Come si dimostra un errore medico: prove e perizia medico legale
Che cosa prova il paziente e che cosa l'ospedale, il criterio del più probabile che non, le linee guida e il lavoro dei consulenti di parte e del giudice.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 16 minuti di lettura
Per dimostrare un errore medico verso l'ospedale o la clinica, il paziente deve provare tre cose: di essere stato curato lì, di aver subito un danno alla salute, cioè un peggioramento o una malattia nuova, e che quel danno viene da quella cura secondo il criterio del «più probabile che non». Non deve spiegare quale regola tecnica i medici abbiano violato. Provato il legame, tocca alla struttura dimostrare di aver curato come si doveva, oppure che un fatto imprevedibile e inevitabile glielo ha impedito. Se resta incerto da che cosa dipenda il danno, di regola a perdere è chi chiede il risarcimento. Per le questioni mediche la legge vuole che il giudice nomini insieme un medico legale e almeno uno specialista; il parere del medico scelto dal paziente prepara la domanda, ma in causa vale solo come indizio. Verso il singolo medico che risponde fuori da un contratto va provata anche la sua colpa.
Chi ha già la relazione di un medico legale e vuole capire se regge può chiederci di leggerla.
Chi prova che cosa
Si parte da due articoli del codice civile; al primo la legge 8 marzo 2017, n. 24, rinvia per la struttura (articolo 7, comma 1). Chi non esegue esattamente la prestazione dovuta risarcisce il danno, se non prova che l'inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile (articolo 1218); chi fa valere un diritto deve provare i fatti su cui si fonda (articolo 2697). La Cassazione ha diviso così il lavoro.
| Che cosa va provato | Chi lo prova | Con che cosa | Da dove viene la regola |
|---|---|---|---|
| Il rapporto di cura con la struttura | Il paziente | Cartella clinica, lettera di dimissione, prenotazione, fattura | Codice civile, art. 2697; Cassazione n. 28991 del 2019 e n. 10050 del 2022 |
| Il danno alla salute: un peggioramento o una malattia nuova | Il paziente | Referti di prima e di dopo, relazione medico legale | Cassazione n. 27142 del 2024 |
| Il legame fra la cura e il danno, «più probabile che non» | Il paziente, anche con presunzioni | Consulenza, documenti, indizi | Cassazione n. 28991 del 2019, n. 27142 del 2024 |
| Che cosa è andato storto | Il paziente lo racconta con le informazioni che può avere, senza individuare l'aspetto tecnico | I fatti come li ha vissuti e come risultano dalle carte | Cassazione n. 5922 del 2024 e n. 13076 del 2026 |
| Di aver curato come si doveva, oppure il fatto imprevedibile e inevitabile che lo ha impedito | La struttura, dopo che il paziente ha provato il legame | Cartella, protocolli, consulenza | Codice civile, art. 1218; Cassazione n. 10050 del 2022 e n. 27142 del 2024 |
| Che una malattia di prima spiega da sola il danno | Chi ha curato, quando è accertato che l'errore vi ha contribuito | Consulenza | Cassazione n. 5632 del 2023 |
| La colpa del singolo medico, se si chiede a lui fuori da un contratto | Il paziente | Consulenza, linee guida | Legge 24/2017, art. 7, comma 3; codice civile, art. 2043 |
| Di aver informato il paziente prima della cura | Chi ha curato | Modulo di consenso, fogli informativi | Cassazione n. 27279 del 2022 |
Sulla quarta riga: nel 2024 la Cassazione ha annullato una sentenza che aveva respinto la domanda perché il paziente non aveva provato l'imperizia del medico, un onere che non era suo (n. 5922); nel 2026 ha precisato che al paziente non si possono chiedere aspetti tecnici noti solo agli esperti, e che i profili di colpa emersi dalla consulenza del giudice si possono far valere senza che diventino una domanda nuova (n. 13076). Sulla quinta: dire che il danno è una «complicanza» nota non basta, perché il peggioramento o si poteva prevedere ed evitare, e allora c'è colpa, o era imprevedibile o inevitabile, e allora è una causa non imputabile (n. 35024 del 2022).
Il legame fra cura e danno: una prova in due tempi
La sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, che riprende la n. 18392 del 2017, lo chiama «duplice ciclo causale». Nel primo il paziente prova che il danno alla salute viene dalla cura, fatta o mancata. Il secondo si apre solo dopo, e tocca alla struttura: deve provare di aver curato bene, oppure che a impedirglielo è stato un fatto che non poteva prevedere né evitare. La Corte lo ripete da allora (n. 27142 del 2024, n. 6499 del 2026). Il motivo, nel resoconto ufficiale di un incontro di studio della Cassazione: l'errore da solo non fonda la responsabilità finché non lo si collega alla lesione della salute, e quel collegamento lo prova chi chiede il risarcimento.
La sentenza ne trae due conseguenze.
- Il dubbio sul primo tempo pesa sul paziente. Se la causa del danno resta ignota, anche usando le presunzioni, le conseguenze ricadono su chi chiede il risarcimento (ripetuto dalla n. 10188 del 2025).
- Il dubbio sul secondo pesa sulla struttura. Se resta ignota la causa che le ha impedito di curare bene, o non è dimostrato che fosse imprevedibile e inevitabile, le conseguenze ricadono su di lei.
Se il paziente era già malato. Quando al danno concorrono l'errore e una malattia che c'era già, il paziente deve provare che la cura ha aggravato la sua situazione. Accertato che l'errore ha contribuito, tocca a chi ha curato dimostrare che la malattia di prima basta da sola a spiegare il danno; se resta incerto quanto abbia pesato, risponde di tutte le conseguenze (Cassazione n. 5632 del 2023). Quanto della menomazione ci sarebbe stato comunque si decide poi nel conto, come spiega la guida su come si calcola il risarcimento.
«Più probabile che non»: che cosa vuol dire
Nel processo civile il legame non deve essere certo. Il criterio è quello della preponderanza dell'evidenza: fra la spiegazione per cui la cura ha causato il danno e quella contraria, il giudice sceglie quella con più probabilità a favore (Cassazione n. 5922 del 2024). Nel processo penale serve un alto grado di probabilità logica, e il giudice civile resta al suo criterio anche quando è la Cassazione penale a rimandargli la decisione sul risarcimento (n. 25481 del 2025).
- Quando le spiegazioni sono più di due. Il giudice scarta le meno probabili e fra le restanti sceglie quella con più conferme dai fatti del processo (n. 5922 del 2024); non conta quante siano le alternative, perché i valori delle prove non si sommano come numeri (n. 25884 del 2022).
- Non è una percentuale. La probabilità non è per forza statistica: è anche logica, e una spiegazione prevale per i riscontri o per la coerenza. Nel caso della n. 25805 del 2024 il consulente del giudice aveva scritto «grado medio sul piano statistico» e i giudici di merito ne avevano dedotto che il legame mancasse: la Cassazione ha annullato, perché lo stesso consulente aveva escluso in modo netto le altre spiegazioni.
- Quando l'errore è non aver fatto qualcosa. Ci si chiede se la condotta dovuta avrebbe impedito il danno, guardando alle frequenze statistiche ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione delle altre cause nel caso concreto (n. 16199 del 2024). E il confronto si fa con quel danno preciso: nella vicenda della n. 25825 del 2024 i giudici si erano chiesti se la cura alternativa avrebbe garantito la guarigione, invece che se avrebbe evitato il danno permanente lamentato.
Quando le carte non bastano: presunzioni e cartella che tace
Una presunzione è la conclusione che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Quelle lasciate al giudice valgono solo se gravi, precise e concordanti (articoli 2727 e 2729 del codice civile).
- Gli indizi si guardano insieme. Il giudice scarta quelli irrilevanti e valuta gli altri nel loro complesso, non uno alla volta (Cassazione n. 19253 del 2025, in una causa non sanitaria).
- Un esempio. Per una malattia del fegato comparsa, secondo il paziente, dopo una trasfusione in ospedale, la Cassazione ha annullato la decisione che gli chiedeva di provare di non essere già malato al ricovero. Bisognava pesare gli indizi che aveva portato: nessun fattore di rischio specifico, la malattia comparsa a un anno dalla trasfusione, nessuna causa alternativa in vista (n. 26091 del 2023).
- La cartella che tace. Una paziente aveva avuto un arresto cardiaco e sosteneva che l'anestetico le fosse stato iniettato nel modo sbagliato; la cartella non descriveva come era stato fatto. Su questo punto la Cassazione ha confermato la decisione che, proprio per quel silenzio, non aveva preteso da lei una prova diretta di come era andata, aveva ritenuto provato il legame per presunzioni ed escluso che la struttura avesse dato la prova contraria (n. 6499 del 2026).
A quali condizioni i vuoti della cartella giocano a favore del paziente lo spiega la guida su come funziona il risarcimento; come accorgersene e che cosa chiedere, quella sui documenti.
Linee guida e buone pratiche: il metro dell'errore
L'articolo 5 della legge 24/2017 chiede a chi cura di attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni delle linee guida pubblicate secondo la legge e, se mancano, alle buone pratiche clinico assistenziali. Vale anche per le prestazioni di medicina legale.
- Chi le scrive e dove si trovano. Le elaborano enti e istituzioni, pubblici e privati, e le società scientifiche iscritte in un elenco del Ministero della Salute (decreto 2 agosto 2017). Entrano nel Sistema nazionale linee guida, e l'Istituto superiore di sanità le pubblica sul suo sito dopo averne verificato metodo e prove scientifiche (articolo 5, comma 3), insieme alle raccomandazioni di buona pratica scritte dove le linee guida mancano. Quelle internazionali raccolte in una sezione a parte, avverte l'Istituto, non sono assimilabili a quelle del Sistema ai fini della legge 24/2017.
- Che valore hanno in causa. Per la Cassazione non sono norme, ma parametri per accertare la colpa (n. 13510 del 2022). Non sono tassative né vincolanti: il giudice può ritenere che il caso chiedesse una condotta diversa (n. 34516 del 2023). In quella vicenda i medici non avevano usato una tecnica già conosciuta dagli specialisti, non ancora entrata nelle linee guida, che avrebbe ridotto «in altissima misura» il rischio che poi si è avverato.
La perizia: medico legale di parte e consulenti del giudice
Prima della causa, il medico legale di parte. Dice se c'è stato un errore, se il legame regge e quanto vale il danno in punti e giorni, e serve a scrivere la domanda. In causa, però, la sua relazione è solo un indizio, al pari di un documento che viene da un terzo, e il giudice la valuta liberamente (Cassazione n. 5667 del 2025, su un appalto pubblico); anche se l'altra parte non ne contesta le conclusioni, queste non diventano provate (n. 5362 del 2025, sul valore d'affitto di un immobile).
Il collegio del giudice. Nelle cause di responsabilità sanitaria il giudice affida la consulenza a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina, scelti fra gli iscritti negli albi dei consulenti e senza conflitti di interesse, e l'incarico è conferito al collegio (articolo 15 della legge 24/2017, commi 1 e 4). Una consulenza affidata a soli specialisti, senza un medico legale, è nulla, e il giudice può rilevarlo anche da sé in ogni stato e grado del processo (n. 34085 del 2025); non basta neppure un medico legale da solo, autorizzato a farsi aiutare da uno specialista (n. 5687 del 2026).
La consulenza non rimedia a una domanda vaga. Il giudice può negarla se una parte la chiede per supplire a fatti che non ha indicato o a prove che non ha offerto, o per un'indagine esplorativa (n. 8498 del 2025, in una causa per un incidente stradale). Per questo la domanda deve raccontare i fatti con precisione: le date, le cure, i sintomi, che cosa è cambiato dopo.
Il consulente di parte dentro la causa. Con l'ordinanza che nomina i consulenti il giudice dà alle parti un termine per nominare i propri (articolo 201 del codice di procedura civile). Il consulente di parte assiste alle operazioni e presenta osservazioni e istanze (articolo 194). La relazione viene prima trasmessa alle parti, che mandano le loro osservazioni; poi i consulenti la depositano con quelle osservazioni e una loro sintetica valutazione (articolo 195), e le conclusioni possono cambiare, se il cambio è motivato dalle osservazioni (n. 5980 del 2026). Le critiche alla consulenza si possono fare anche nella comparsa conclusionale e in appello, purché non portino fatti, domande o prove nuove (Sezioni Unite n. 5624 del 2022), e in appello si può depositare una consulenza di parte contro quella del primo grado (n. 30996 del 2025).
Chi paga il consulente di parte. Chi lo nomina. Il compenso però rientra nelle spese di causa, che il giudice mette di regola a carico di chi perde (articolo 91 del codice di procedura civile), e per la Cassazione va liquidato anche senza la prova di averlo pagato, salvo che l'altra parte dimostri che era gratuito o che il debito si è estinto (n. 6949 del 2026, che si discosta da una decisione del 2022): conviene tenere fattura e ricevuta.
La consulenza prima della causa. Prima della causa la legge impone di tentare un accordo, con la consulenza tecnica preventiva o con la mediazione (articolo 8 della legge 24/2017). Nella consulenza lavora lo stesso collegio: se l'accordo non arriva, ciascuna parte può chiedere che la relazione entri nella causa che segue (articolo 696-bis). Passaggi e scadenze sono nella guida sui tempi.
Che cosa deve dire una buona relazione medico legale
L'elenco è nostro, ricavato dalle regole viste sopra.
- I documenti letti, con le date, e quelli che mancano.
- La salute di prima e che cosa avrebbe causato comunque.
- La cura data e quella dovuta, con la linea guida o la buona pratica di riferimento e la sua data.
- Il legame: le spiegazioni alternative e perché sono escluse o meno probabili; per un'omissione, che cosa sarebbe successo a quel danno con la condotta corretta.
- Il danno in punti di invalidità permanente e giorni di inabilità temporanea.
- Le firme di un medico legale e di uno specialista, come la legge chiede ai consulenti del giudice.
Un caso seguito dall'inizio
Il caso è inventato e serve solo a mostrare chi deve provare che cosa. Una donna di 60 anni entra in ospedale per accertamenti. Durante il ricovero le viene fatta un'iniezione in un braccio; nei giorni dopo compare un dolore forte e alla fine le resta una debolezza permanente della mano, che prima funzionava.
| Fase | Che cosa fa la paziente | Che cosa fa l'ospedale |
|---|---|---|
| Le carte | Chiede la cartella e raccoglie i referti di prima e di dopo | Consegna la documentazione nei termini di legge |
| Il parere di parte | Un medico legale e uno specialista concludono che il danno viene, più probabilmente che no, dall'iniezione: i controlli di prima erano normali | Nessun obbligo in questa fase |
| Il collegio del giudice | Il suo consulente segue le operazioni e commenta la prima versione della relazione | Il suo consulente sostiene che il danno dipende da una malattia del braccio che c'era già |
| Il legame | Se il giudice lo ritiene più probabile del contrario, la sua parte è fatta | Deve provare di aver fatto l'iniezione come si doveva, o il fatto imprevedibile e inevitabile; se la malattia di prima ha solo contribuito, non basta |
| La cartella che tace | La cartella non dice dove e come è stata fatta l'iniezione: può essere un indizio a suo favore | Quel silenzio rende più difficile la sua prova contraria |
Due finali possibili. Se il collegio non riesce a dire da che cosa dipenda il danno, e l'incertezza non nasce dai vuoti della cartella, la domanda viene respinta (n. 10188 del 2025). Se invece nasce proprio da ciò che la cartella non dice, e la condotta era in astratto capace di causare quel danno, il giudice può ritenere provato il legame (n. 16737 del 2024, n. 6499 del 2026).
Dove non c'è una risposta sicura
- Nessuna soglia in numeri. Le decisioni lette parlano di confronto fra spiegazioni, non di una percentuale da superare: quanto basti lo decide il giudice sul caso.
- Una legge in discussione. La Camera ha approvato il 28 ottobre 2026 un disegno di legge (atto n. 2700), ora all'esame del Senato. Nel testo della commissione chi cura si atterrebbe «altresì» alle buone pratiche, non solo dove mancano le raccomandazioni, e nel valutare la colpa del sanitario si terrebbe conto di circostanze come la scarsità di personale e di mezzi che lui non poteva evitare. Nel testo letto non abbiamo trovato modifiche alle regole su chi prova il legame né sui consulenti. Non è legge: questa pagina descrive le regole in vigore il 24 ottobre 2026.
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 5 (Normattiva): linee guida, buone pratiche e Sistema nazionale linee guida. Nella stessa legge, l'articolo 7 su come rispondono struttura e sanitario e l'articolo 8 sul tentativo obbligatorio di conciliazione.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 15 (Normattiva): il medico legale e lo specialista nominati insieme, gli albi, l'incarico al collegio, con la nota sulla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2021.
- Codice civile, articolo 1218 (Normattiva): la responsabilità di chi non esegue esattamente la prestazione. Nello stesso codice, l'articolo 2043 e l'articolo 2697 sull'onere della prova.
- Codice civile, articolo 2729 (Normattiva): le presunzioni gravi, precise e concordanti. Nello stesso codice, l'articolo 2727 sulla nozione di presunzione.
- Codice di procedura civile, articolo 201 (Normattiva): il consulente di parte. Nello stesso codice, gli articoli 61 e 191 sul consulente del giudice, 194 e 195 sulle operazioni e sulla relazione, 91 sulle spese, 696-bis sulla consulenza tecnica preventiva.
- Ministero della Salute, Sistema nazionale linee guida: l'elenco delle società scientifiche (decreto 2 agosto 2017) e il riordino del Sistema con il decreto 27 febbraio 2018.
- Istituto superiore di sanità, Sistema nazionale linee guida: linee guida concluse, raccomandazioni di buona pratica clinico assistenziale e linee guida internazionali non assimilabili ai fini della legge 24/2017.
- Corte di cassazione, resoconto dell'incontro del 27 novembre 2019 sulla responsabilità sanitaria: le dieci sentenze dell'11 novembre 2019, la n. 28991 sul legame fra cura e danno e il richiamo alla n. 18392 del 2017.
- Cassazione, sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, motivazione pubblicata da «La Nuova Procedura Civile», n. 2 del 2020 (copia non ufficiale, con parti omesse): al punto 1.1.3 il «duplice ciclo causale» e su chi ricadono le conseguenze quando resta ignota la causa del danno o quella che ha impedito di curare bene.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2022, volume I: alle pagine 349 e 350 le decisioni n. 10050, n. 35024, n. 25884, n. 27279 e n. 13510 del 2022.
- Rassegna civile 2023, volume I: a pagina 379 le decisioni n. 34516 e n. 5632 del 2023, alle pagine 384 e 385 la n. 26091 del 2023.
- Rassegna civile 2024, volume I: a pagina 276 le decisioni n. 27142 e n. 16737 del 2024, alle pagine 277 e 278 le n. 5922, n. 25805, n. 16199 e n. 25825 del 2024.
- Rassegna civile 2025, volume I: a pagina 410 la decisione n. 25481 del 2025, a pagina 415 la n. 10188 del 2025.
- Rassegna civile 2025, volume III: alle pagine 176, 178, 179 e 180 le decisioni n. 8498, n. 34085, n. 5362, n. 5667 e n. 30996 del 2025 e le Sezioni Unite n. 5624 del 2022; a pagina 189 la n. 19253 del 2025.
- Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 5667 del 2025 (depositata il 4 marzo 2025), testo intero letto su ItalgiureWeb: la causa sull'appalto per il restauro di un palazzo della Regione Piemonte, in cui la perizia di parte stimava i dipinti rubati dal cantiere.
- Corte di cassazione, Rassegna mensile civile di marzo e aprile 2026: a pagina 208 la decisione n. 5687, a pagina 213 la n. 5980, alle pagine 218 e 219 la n. 6499, alle pagine 224 e 225 la n. 6949 del 2026.
- Corte di cassazione, Rassegna mensile civile di maggio 2026: a pagina 136 la decisione n. 13076 del 2026 su che cosa il paziente deve indicare e sui profili di colpa emersi dalla consulenza.
- Camera dei deputati, atto n. 2700: lo stato del disegno di legge, approvato dalla Camera il 28 ottobre 2026, e il testo della commissione (atto 2700-A), che all'articolo 9 modifica gli articoli 5 e 7 della legge 24/2017.
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