Come si calcola il risarcimento per malasanità: voci e tabelle
Le voci del danno e le tabelle di legge, con un esempio svolto riga per riga e il conto da fare quando una parte dell'invalidità c'era già.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 11 minuti di lettura
Il risarcimento per malasanità si calcola sommando più voci: il danno permanente alla salute, misurato in punti di invalidità, i giorni di inabilità temporanea, la sofferenza, le spese documentate e il guadagno perso. Per le prime tre la legge rimanda alle tabelle del codice delle assicurazioni: la tabella unica nazionale per le invalidità da 10 a 100 punti, i valori dell'articolo 139 per quelle fino a 9. Si risarcisce solo il peggioramento dovuto all'errore: se una parte dell'invalidità ci sarebbe stata comunque, dal totale si toglie il suo valore in euro, non i suoi punti.
Chi ha già una relazione medico legale con punti e giorni può rifare il conto seguendo l'esempio qui sotto, oppure chiedere una valutazione.
Le voci del conto
| Voce | Che cosa misura | Come si calcola | Norma |
|---|---|---|---|
| Danno biologico permanente | Quello che non guarisce più, in punti di invalidità | Con la tabella: punti ed età | Codice delle assicurazioni, artt. 138 e 139 |
| Danno biologico temporaneo | I giorni di inabilità, totale o parziale | Un importo al giorno, ridotto in proporzione se l'inabilità è parziale | Art. 139, comma 1, lettera b); d.P.R. 12/2025, art. 3 |
| Sofferenza, che la legge chiama danno morale | Il dolore interiore legato alla lesione | Da 10 punti in su: sull'invalidità un aumento già scritto in tabella, in tre misure; sui giorni un aumento fra il 30 e il 60 per cento | Art. 138, comma 2, lettera e); d.P.R. 12/2025, artt. 1 e 3 |
| Personalizzazione | Conseguenze particolari e documentate sulla vita di quella persona | Un aumento deciso dal giudice: non oltre il 30 per cento da 10 punti in su; non oltre il 20 sotto, dove copre anche una sofferenza di particolare intensità | Art. 138, comma 3; art. 139, comma 3 |
| Spese e guadagno perso | Quello che si è speso e quello che non si è guadagnato per colpa dell'errore | Con ricevute e documenti | Codice civile, artt. 1223 e 2056 |
Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica o psichica che pesa sulle attività di ogni giorno e sui rapporti con gli altri, a prescindere dal reddito (articolo 138, comma 2, del codice delle assicurazioni). Punti e giorni vengono da un accertamento medico legale: è il secondo dei cinque passaggi descritti nella guida su come funziona il risarcimento.
Quale tabella vale per la sanità
L'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dice che il danno causato da una struttura sanitaria o da un professionista sanitario si risarcisce in base alle tabelle degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), scritte per i danni da circolazione dei veicoli.
Da 10 a 100 punti. Vale la tabella unica nazionale, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, e in vigore dal 5 marzo 2025. La tabella 1 dà il solo danno biologico. Le tabelle 2.A, 2.B e 2.C danno lo stesso importo già aumentato della sofferenza, in misura minima, media e massima. Gli importi si aggiornano ogni anno: l'ultima edizione sta nel decreto ministeriale 28 settembre 2026, con valori che decorrono da aprile 2026.
Fino a 9 punti. Non c'è una tabella da consultare ma un criterio scritto nell'articolo 139. Il valore del primo punto si moltiplica per un coefficiente che cresce da 1 (un punto) a 2,3 (nove punti) e per il numero dei punti. L'importo si riduce poi dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo. Da aprile 2026 il primo punto vale 988,45 euro e un giorno di inabilità totale 57,64 euro (decreto ministeriale 20 luglio 2026). Lo stesso importo al giorno si usa anche sopra i 9 punti.
Un conto di prova, per 6 punti a 50 anni: 988,45 × 1,7 × 6 = 10.082,19 euro, dove 1,7 è il coefficiente dei 6 punti. La riduzione per l'età è lo 0,5 per cento per 40 anni, dall'undicesimo al cinquantesimo, cioè il 20 per cento. Restano 8.065,75 euro.
Un esempio svolto, voce per voce
Il caso è inventato. Una persona di 50 anni viene curata in ospedale nel 2026 e, per un errore accertato, resta con un'invalidità permanente di 25 punti. L'errore le è costato anche 30 giorni di inabilità totale, 40 giorni al 50 per cento e 30 giorni al 25 per cento, più 2.300 euro di spese con ricevuta. I valori sono quelli dell'edizione 2026 della tabella unica nazionale.
| Voce | Dove si legge | Conto | Importo |
|---|---|---|---|
| Danno biologico permanente | Tabella 1, riga 25 punti, colonna 50 anni | importo letto | 90.483 euro |
| Sofferenza legata all'invalidità, misura minima | Tabella 2.A, stessa riga e colonna: 120.161 euro in tutto | 120.161 − 90.483 | 29.678 euro |
| Danno temporaneo | 57,64 euro al giorno | 30 × 57,64 + 40 × 57,64 × 0,50 + 30 × 57,64 × 0,25 | 3.314,30 euro |
| Sofferenza legata ai giorni, misura minima | d.P.R. 12/2025, art. 3: 30 per cento | 3.314,30 × 0,30 | 994,29 euro |
| Personalizzazione | Art. 138, comma 3 | non applicata in questo esempio | 0 euro |
| Spese documentate | Ricevute | somma | 2.300 euro |
| Totale | 126.769,59 euro |
Che cosa cambia secondo le scelte del giudice:
- La misura della sofferenza. Con la misura media la tabella 2.B dà 124.686 euro al posto di 120.161, con la massima la tabella 2.C dà 129.210 euro. Sui giorni, con il 60 per cento l'aumento è di 1.988,58 euro invece di 994,29.
- La personalizzazione. Il giudice può aumentare la somma, spiegando perché, se la menomazione incide in modo rilevante su aspetti particolari della vita di quella persona, documentati e accertati. Le conseguenze comuni a chiunque abbia la stessa invalidità alla stessa età stanno già nella tabella e non giustificano un aumento (Cassazione n. 5984 del 2025, in un caso liquidato con le tabelle di Milano).
- Il guadagno perso. Nell'esempio non c'è: va provato con i documenti e si aggiunge al totale.
Se una parte dell'invalidità ci sarebbe stata comunque
Chi viene curato spesso è già malato. Se anche con cure corrette sarebbe rimasta un'invalidità, si risarcisce solo il peggioramento. I giudici lo chiamano danno differenziale, e la Cassazione ha fissato due regole.
Quando si applica. Solo se le due menomazioni, quella che c'era già e quella causata dall'errore, sono «concorrenti»: riguardano lo stesso organo o apparato e una aggrava l'altra. Se sono «coesistenti», cioè toccano parti del corpo diverse e non si influenzano, quella che c'era già non conta e il danno causato dall'errore si risarcisce per intero (n. 28986 del 2019, n. 28327 del 2022, n. 21261 del 2024).
Come si fa il conto. Non si sottraggono i punti. Prima si trasformano in euro l'invalidità complessiva e quella che sarebbe rimasta comunque, poi si sottrae la seconda somma dalla prima. Il motivo: nelle tabelle ogni punto in più vale più del precedente, quindi gli ultimi punti sono i più cari. Il metodo è spiegato nella sentenza n. 28986 del 2019 ed è stato ripetuto in cause di responsabilità sanitaria (n. 20894 e n. 21261 del 2024, n. 4680 del 2025).
Lo stesso esempio. Supponiamo che, secondo il medico legale, anche con cure corrette la persona sarebbe rimasta con 10 punti, e che per l'errore ne abbia 25.
| Metodo | Conto con la tabella 1, colonna 50 anni | Danno biologico permanente |
|---|---|---|
| Sbagliato: sottrarre i punti | 25 − 10 = 15 punti, riga 15 | 39.682 euro |
| Indicato dalla Cassazione: sottrarre gli euro | 90.483 (riga 25) − 20.771 (riga 10) | 69.712 euro |
Fra i due conti ci sono 30.030 euro, solo su questa voce. Un calcolatore che chiede soltanto punti ed età non può fare questa distinzione.
Tre avvertenze. Le decisioni citate parlano del danno biologico: per questo il conto usa la tabella 1. Il giudice può correggere il risultato secondo equità, se il caso lo impone (n. 32565 del 2024). E quando l'errore trasforma una funzione già indebolita nella sua perdita totale, la differenza non basta: di quel salto il giudice deve tenere conto nella personalizzazione (n. 16328 del 2025).
Fatti anteriori al 5 marzo 2025 e tabelle di Milano
Il regolamento dice che la tabella unica nazionale si applica ai fatti successivi alla sua entrata in vigore (articolo 5 del d.P.R. 12/2025). Prima, per le invalidità da 10 punti in su, i giudici usavano tabelle di tribunale, soprattutto quelle di Milano.
Con la sentenza n. 8630 del 2026 la Cassazione ha stabilito che la tabella nazionale è il riferimento privilegiato anche per i fatti anteriori. Il giudice può scegliere un'altra tabella, comprese quelle di tribunale, solo spiegando quali circostanze del tutto particolari del caso lo giustificano. Nei due campi per cui la tabella è scritta, veicoli e sanità, discostarsi è per la Corte molto più difficile. Il caso deciso era un incidente d'auto del 2021: sulla sanità la Corte ha enunciato il principio, non ha giudicato un caso.
Dalla stessa sentenza:
- gli scarti fra le due tabelle sono per la Corte «sostanzialmente contenuti»: la nazionale dà di più fra 10 e 36 punti e fra 82 e 100, quelle di Milano nella parte intermedia;
- se il primo giudice ha già liquidato con una tabella di tribunale e in appello nessuno ha contestato quella scelta, la tabella nazionale non si può più invocare.
Per le invalidità fino a 9 punti i valori dell'articolo 139 valgono anche per i fatti anteriori alle leggi che li hanno richiamati, salvo che sulla somma ci sia già una decisione non più discutibile (Cassazione n. 28990 del 2019 e n. 31868 del 2024).
Cinque domande davanti a un'offerta
- Quanti punti e quanti giorni sono stati riconosciuti, e in quale relazione medico legale stanno scritti?
- Quale tabella è stata usata, e in quale edizione?
- La sofferenza è stata contata, e in quale misura?
- È stata tolta una parte per una malattia che c'era già? Se sì, sottraendo punti oppure euro?
- Spese e guadagno perso ci sono, voce per voce?
Dove non c'è una risposta sicura
- Punti e giorni. Tutto il conto poggia sulla valutazione medico legale, e due medici possono arrivare a numeri diversi.
- Le scelte del giudice. Misura della sofferenza, personalizzazione, menomazioni concorrenti o coesistenti si decidono caso per caso.
- La condotta del professionista. L'articolo 7, comma 3, della legge 24/2017 dice che il giudice, nel determinare il risarcimento, tiene conto della condotta del professionista rispetto a linee guida e buone pratiche. Come questa regola incida sugli importi delle tabelle, i testi letti non lo dicono.
- Una legge in discussione. La Camera ha approvato il 28 ottobre 2026 un disegno di legge (atto n. 2700), ora all'esame del Senato, che nel testo uscito dalla commissione cancella quella frase e non tocca il rinvio alle tabelle. Non è legge: questa pagina descrive le regole in vigore il 13 ottobre 2026.
- Gli importi cambiano ogni anno. Le cifre di questa pagina sono quelle in vigore da aprile 2026.
Il conto da solo non basta: bisogna essere ancora nei termini, spiegati nella guida sulla prescrizione.
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 7 (Normattiva): al comma 4 il rinvio alle tabelle del codice delle assicurazioni, al comma 3 la regola sulla condotta del professionista.
- Codice delle assicurazioni private, articolo 138 (Normattiva): la definizione di danno biologico, i criteri della tabella unica nazionale e il limite del 30 per cento per la personalizzazione.
- Codice delle assicurazioni private, articolo 139 (Normattiva): il criterio per le invalidità fino a 9 punti, i coefficienti, la riduzione per età e, in nota, gli importi aggiornati dal decreto 20 luglio 2026.
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 (Normattiva): il regolamento della tabella unica nazionale. All'articolo 3 il danno temporaneo e l'aumento fra il 30 e il 60 per cento, all'articolo 5 i fatti a cui si applica.
- Decreto 28 settembre 2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026, supplemento ordinario n. 41): l'edizione 2026 della tabella unica nazionale. Gli importi dell'esempio stanno nel PDF del supplemento, alle pagine con la colonna dei 50 anni delle tabelle 1, 2.A, 2.B e 2.C.
- Decreto 20 luglio 2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026): il valore del primo punto e l'importo per ogni giorno di inabilità totale, da aprile 2026.
- IVASS, Quaderno n. 20, «Proposta di una tabella unica nazionale» (novembre 2021): a pagina 12 l'importo che l'articolo 139 dava per 9 punti con i valori di allora. È il riscontro del modo di fare il conto sotto i 10 punti.
- Codice civile, articolo 1223 (Normattiva): la perdita subita e il mancato guadagno. Nello stesso codice, l'articolo 2056.
- Cassazione civile, terza sezione, sentenza n. 8630 del 2026: la tabella unica nazionale come riferimento anche per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 e il confronto con le tabelle di Milano.
- Corte di cassazione, resoconto dell'incontro del 27 novembre 2019 sulla responsabilità sanitaria: le sentenze n. 28986 e n. 28990 dell'11 novembre 2019, su menomazioni che c'erano già e tabelle per i fatti anteriori.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2022, volume I: alle pagine 334 e 335 la decisione n. 28327 del 2022.
- Rassegna civile 2024, volume I: alle pagine 257, 258 e 279 le decisioni n. 31868, n. 32565, n. 20894 e n. 21261 del 2024.
- Rassegna civile 2025, volume I: alle pagine 449, 450 e 451 le decisioni n. 16328, n. 5984 e n. 4680 del 2025.
- Camera dei deputati, atto n. 2700: lo stato del disegno di legge sulla responsabilità professionale dei sanitari, approvato dalla Camera il 28 ottobre 2026, e i testi esaminati.
Da leggere dopo
- Risarcimento per malasanità: come funziona, passo per passoQuattro verifiche prima di muoversi e cinque passaggi in ordine, dalla cartella clinica alla causa: chi li fa, con quale documento e in quali termini.
- Prescrizione malasanità: entro quando chiedere il risarcimentoDieci anni verso l'ospedale, cinque verso il medico. I termini per ogni soggetto, il giorno da cui si contano e tre esempi con le date.
- Malasanità: chi paga fra ospedale, medico e assicurazioneA chi si chiede il risarcimento in ospedale, in clinica o nello studio privato, quando paga la compagnia e quando il medico mette mano al portafoglio.
- Morte del paziente per errore medico: cosa spetta ai familiariDue risarcimenti con regole diverse: quello di ogni familiare per sé e quello del paziente, che passa agli eredi. Chi li chiede, con che prove, entro quando.
