Tempi del risarcimento per malasanità: quanto dura ogni fase
Sette giorni per la cartella, sei mesi per la conciliazione, novanta giorni per avviare la causa. Il resto non ha scadenza: cosa allunga ogni fase.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 16 minuti di lettura
Una pratica per malasanità non ha una durata stabilita dalla legge: ha tre scadenze precise e lunghi tratti senza scadenza. La struttura deve consegnare la documentazione sanitaria entro sette giorni dalla richiesta, con le integrazioni entro trenta. Il tentativo di conciliazione obbligatorio prima della causa ha sei mesi, contati dal ricorso se si chiede al giudice una consulenza tecnica preventiva, dalla domanda se si sceglie la mediazione, dove le parti li possono prolungare d'accordo. Dopo la consulenza ci sono novanta giorni per cominciare la causa senza perdere gli effetti della prima domanda. Nessuna norma dice invece entro quando l'ospedale o la sua compagnia devono rispondere alla lettera di richiesta, né quanto può durare la causa. Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2025 le cause civili ordinarie chiuse in tribunale sono durate in media 928 giorni; secondo l'IVASS, a tre anni dalla denuncia le compagnie avevano pagato poco più della metà dei sinistri di responsabilità sanitaria, senza contare quelli chiusi senza pagamento.
Chi ha già cominciato e non sa quale termine stia correndo nel suo caso può scriverci a che punto è arrivato.
Fase per fase: che cosa fissa la legge
Nella seconda colonna c'è solo ciò che sta scritto in una norma; «nessuno» vuol dire che la legge tace.
| Fase | Termine di legge | Che cosa la allunga |
|---|---|---|
| 1. Documentazione sanitaria | 7 giorni dalla richiesta, 30 per le integrazioni (legge 24/2017, art. 4) | Una struttura in ritardo: la norma non dice che cosa succede se sfora |
| 2. Parere del medico legale | Nessuno | Esami da completare, uno specialista, documenti che mancano |
| 3. Lettera alla struttura e alla compagnia | Nessuno per la risposta | La valutazione interna del sinistro |
| 4a. Consulenza tecnica preventiva | 6 mesi dal deposito del ricorso; passati quelli, si può andare in causa (legge 24/2017, art. 8) | Le notifiche a tutte le parti, il collegio di consulenti, i termini per bozza e osservazioni |
| 4b. Mediazione | Primo incontro fra il 20° e il 40° giorno dalla domanda; 6 mesi, prorogabili per iscritto (d.lgs. 28/2010, artt. 6 e 8) | Le proroghe concordate fra le parti |
| 5. Ricorso per la causa, dopo la consulenza | 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei 6 mesi (legge 24/2017, art. 8) | Nessuna proroga prevista |
| 6. Prima udienza | Almeno 40 giorni liberi fra notifica e udienza (codice di procedura civile, art. 281-undecies) | La chiamata in causa di un'altra parte, che sposta l'udienza |
| 7. Sentenza di primo grado | Nessuno | Le prove, una consulenza da rinnovare |
| 8. Appello | 30 giorni dalla notifica della sentenza; senza notifica, 6 mesi dalla pubblicazione (artt. 325, 326 e 327) | Il giudizio d'appello non ha un termine per finire |
| 9. Cassazione | 60 giorni dalla notifica; senza notifica, 6 mesi dalla pubblicazione | Come per l'appello |
Per contare i termini del processo: il giorno da cui si parte non si conta, i termini a mesi seguono il calendario, e una scadenza che cade in un giorno festivo passa al primo giorno non festivo; per gli atti da fare fuori udienza vale lo stesso se cade di sabato (articolo 155 del codice di procedura civile).
Prima della conciliazione: attese senza data
Chi può chiedere la documentazione lo spiega la guida su come funziona il risarcimento. Con le carte in mano comincia la parte che nessuna norma misura: il parere del medico legale richiede il tempo che serve al caso.
Poi la lettera. Né la legge 24/2017 né il decreto sulle polizze (decreto 15 dicembre 2023, n. 232) danno alla struttura o alla compagnia un termine per rispondere. I termini che ci sono corrono dall'altra parte del tavolo:
- la struttura assicurata avvisa la sua compagnia entro trenta giorni da quando riceve la richiesta (decreto 232/2023, articolo 5, comma 3);
- il sinistro passa da un comitato di valutazione e da una funzione interna con medicina legale, perito, competenze legali e gestione del rischio (articoli 15 e 16); se una parte del rischio resta alla struttura, le due si coordinano con protocolli scritti in polizza, anche per l'offerta (articolo 15, comma 1);
- se aprono una trattativa con il paziente, struttura o compagnia lo comunicano al medico entro quarantacinque giorni (legge 24/2017, articolo 13).
La legge non chiede neppure di aspettare una risposta prima di passare alla conciliazione, e intanto la prescrizione corre: come la interrompe la lettera lo spiega la guida sulla prescrizione. Conviene decidere da subito quante settimane concedere alla risposta.
Se la compagnia c'è e tace, anche il danneggiato può scrivere al suo ufficio reclami, che risponde entro 45 giorni; dopo, ci si rivolge all'IVASS, l'autorità che vigila sulle assicurazioni. Il reclamo segnala un comportamento scorretto, non stabilisce quanto spetta. Come sapere se l'ospedale ha una compagnia lo spiega la guida su chi paga il risarcimento.
La consulenza tecnica preventiva: due orologi da sei mesi
È la strada davanti al giudice: un ricorso per una consulenza tecnica preventiva (articolo 696-bis del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 8 della legge 24/2017). Il tempo si consuma in quest'ordine.
- Il ricorso. Dal giorno del deposito corrono i sei mesi dell'articolo 8, comma 3, che la legge chiama perentori. Se in quel tempo la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude, la causa si può cominciare.
- Udienza e notifiche. Il giudice fissa con decreto l'udienza e un termine perentorio per notificare il decreto, poi nomina i consulenti e fissa l'inizio delle operazioni (articoli 694 e 696, terzo comma, del codice). Vanno raggiunte tutte le parti, comprese le compagnie, che devono partecipare (legge 24/2017, articolo 8, comma 4): più parti, più tempo.
- Il collegio. La consulenza va affidata a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina (articolo 15). Un solo medico legale autorizzato a farsi aiutare da uno specialista non basta: per la Cassazione la nomina è nulla, e il giudice può rilevarlo anche da sé in ogni stato e grado del processo (n. 5687 del 2026). Una consulenza preventiva fatta senza collegio con le regole anteriori al 2017, il giudice della causa cominciata dopo la deve rinnovare (n. 15594 del 2025). Un errore nella nomina può costare una consulenza intera.
- Il lavoro dei consulenti. Dal conferimento dell'incarico, o dal giuramento se viene dopo, il procedimento resta sospeso fino al deposito della relazione o del verbale di accordo, comunque per non più di sei mesi, e intanto la consulenza va avanti (articolo 696-bis, nel testo in vigore dal 20 febbraio 2026, applicato anche ai procedimenti allora in corso senza relazione né verbale depositati). Il giudice fissa i termini per la bozza dei consulenti, per le osservazioni delle parti e per il deposito finale (articolo 195).
- Il tentativo di accordo. Prima del deposito i consulenti provano a conciliare le parti. Le compagnie devono proporre una somma o spiegare perché non lo fanno; se non la propongono e poi la sentenza dà ragione al paziente, il giudice la trasmette all'IVASS (articolo 8, comma 4).
I due orologi non partono insieme: i sei mesi dell'articolo 8 dal ricorso, quelli della sospensione dall'incarico ai consulenti, che arriva dopo. Come si combinino non risulta ancora chiarito: nelle rassegne della Cassazione lette per questa pagina, fino a quella di maggio 2026, una decisione non c'è. Per i novanta giorni l'articolo 8 guarda alla propria scadenza, non alla sospensione: finché una decisione non dirà altro, è quella da segnare in agenda.
La mediazione: rapida, quando l'altra parte non viene
Al posto della consulenza si può presentare una domanda di mediazione a un organismo (legge 24/2017, articolo 8, comma 2; decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5). I tempi scritti sono più stretti. Il primo incontro va fissato non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione concorde delle parti (articolo 8). Il procedimento dura sei mesi, che le parti possono prolungare per iscritto, di non più di tre mesi alla volta; il conto parte dal deposito della domanda e ad agosto non si ferma (articolo 6).
Se il primo incontro si chiude senza accordo, la condizione per andare in causa è soddisfatta (articolo 5, comma 4), e i novanta giorni dell'articolo 8 non valgono (Cassazione n. 15466 del 2025). Resta la prescrizione, sulla quale la domanda di mediazione produce gli effetti di una domanda giudiziale da quando arriva alle altre parti (articolo 8, comma 2).
Quanto spesso finisce così lo dicono i dati per distretto del Ministero della Giustizia. Sommandoli, nel 2025 le mediazioni chiuse per risarcimento da responsabilità medica sono state 3.326. In 1.741, poco più della metà, l'altra parte non si è presentata. Dove si è presentata, l'accordo è arrivato in 238 casi su 1.585, circa 15 su 100. Per tutte le materie insieme le assenze sono state il 45% e gli accordi il 31% dei casi con l'altra parte presente. Sono dati dei soli organismi che rispondono alla rilevazione, e le somme sono nostre, come questa lettura: nella malasanità la mediazione è spesso la strada più breve verso la causa, di rado quella verso un accordo.
I novanta giorni dopo la consulenza
Il ricorso per la causa si deposita davanti allo stesso giudice entro novanta giorni, che l'articolo 8, comma 3, della legge 24/2017 fa partire da due fatti: il deposito della relazione, oppure la scadenza dei sei mesi se il procedimento non si è chiuso. Chi ha un dubbio su quale valga nel suo caso conti dalla data che viene prima.
Chi rispetta il termine conserva gli effetti della domanda, che risalgono al deposito del ricorso per la consulenza: la Cassazione lo ha detto decidendo quale giudice fosse competente (n. 11804 del 2025). Chi lo lascia passare può fare causa lo stesso, ma perde quegli effetti, sostanziali e processuali (n. 31999 del 2025).
Resta un dubbio pratico. La legge 7 ottobre 1969, n. 742, ferma dal 1° al 31 agosto i termini processuali (articolo 1). Se valga per i sei mesi e per i novanta giorni dell'articolo 8, la legge 24/2017 non lo dice, e nelle rassegne lette non abbiamo trovato una decisione. Una relazione per la formazione dei magistrati, sul sito della Cassazione, la ritiene valida per i novanta giorni, ma è un'opinione. Il nostro consiglio prudente: contarli come se agosto non si fermasse.
La causa: termini per cominciare, nessuno per finire
Dopo la consulenza la causa segue il rito semplificato (articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile). Il giudice fissa la prima udienza entro cinque giorni da quando la causa gli è assegnata; fra la notifica del ricorso e l'udienza devono passare almeno quaranta giorni liberi, e chi riceve il ricorso si costituisce almeno dieci giorni prima (articolo 281-undecies). Se vuole chiamare un'altra parte, per esempio il medico o una compagnia, l'udienza si sposta (stesso articolo, quarto comma). Poi si raccolgono le prove, e la legge non mette più date.
Per la durata c'è solo una media. Il Ministero della Giustizia misura ogni anno quanto sono durati, dall'iscrizione alla definizione, i procedimenti chiusi in quell'anno. Nel 2025, in tutta Italia, per la materia «civile ordinario» la media è stata di 928 giorni in tribunale, poco più di due anni e mezzo, su 366.636 procedimenti chiusi, e di 1.059 giorni in corte d'appello, quasi tre anni. Sono cause di ogni argomento: quelle per malasanità non sono contate a parte.
La legge considera ragionevoli tre anni in primo grado, due in appello e uno in Cassazione, e comunque sei in tutto, senza contare i periodi in cui il processo è sospeso (legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2). Non è un termine per il giudice: chi lo vede superato può chiedere un'equa riparazione solo se ha usato un rimedio preventivo. In primo grado lo è cominciare la causa nel rito semplificato (articolo 1-ter): a nostra lettura basta il ricorso dopo la consulenza, che l'articolo 8 manda in quel rito; in appello serve un'istanza a parte.
Dopo la sentenza: quando si può pretendere il pagamento
La sentenza di primo grado si può far eseguire subito, anche se viene appellata (articolo 282 del codice di procedura civile). Il giudice d'appello, su richiesta, può sospenderla se l'appello appare manifestamente fondato o se l'esecuzione rischia di causare un pregiudizio grave e irreparabile, anche per il rischio che una parte diventi insolvente (articolo 283).
Se l'accordo arriva durante la consulenza, il verbale con il decreto del giudice vale come titolo esecutivo (articolo 696-bis, terzo comma), e la data del pagamento è quella che le parti scrivono nell'accordo.
Leggendo la legge 24/2017 articolo per articolo non abbiamo trovato una norma che obblighi a versare un acconto prima dell'accordo o della sentenza.
Che cosa dicono i numeri delle compagnie
Il bollettino dell'IVASS di aprile 2026, sui dati che le compagnie hanno dato per il 2024, descrive un settore con «tempi di liquidazione particolarmente lunghi», anche oltre i dieci anni:
- dei sinistri denunciati nel 2024, a fine anno il 62,2% era ancora aperto e il 24,6% era classificato «senza seguito», cioè chiuso senza pagamento;
- degli altri, entro l'anno ne era stato pagato il 17,5%;
- con lo stesso conto, a tre anni dalla denuncia risulta pagata poco più della metà dei sinistri;
- contando le somme invece dei casi, nell'anno della denuncia era stato pagato l'1,8%, lo 0,5% per le strutture pubbliche, che l'IVASS legge come segno della «maggiore complessità e durata» delle loro pratiche;
- dei sinistri denunciati nel 2013, a fine 2024 il 5,6% era ancora aperto;
- fra il 2013 e il 2024 oltre il 30% dei sinistri è finito in causa, il 44,2% per le strutture pubbliche.
Due avvertenze. Sono i sinistri gestiti dalle compagnie: restano fuori quelli che gli ospedali pubblici tengono a proprio carico senza assicurazione, per i quali il bollettino usa i bilanci delle strutture e non conta i singoli casi. E il dato mette insieme casi semplici e casi gravi.
Se c'è anche un processo penale
La strada civile non deve aspettare quella penale, salvo un caso: la causa civile contro l'imputato, proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, resta sospesa fino alla sentenza penale definitiva, salve le eccezioni di legge (articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale). Quando un giudice aveva sospeso la consulenza in attesa del processo penale, la Cassazione ha detto che la causa contro la sola struttura e la sua compagnia non si ferma per il processo al medico, e che la sospensione si impugna subito con il regolamento di competenza (n. 33249 del 2025). La mediazione obbligatoria, invece, non riguarda l'azione civile portata nel processo penale (decreto legislativo 28/2010, articolo 5, comma 6).
Un esempio con le date
Il caso è inventato e serve solo a mostrare dove la legge mette una data e dove no.
- 2 marzo 2026. La paziente chiede la documentazione all'ospedale. Quella disponibile va consegnata entro il 9 marzo, le integrazioni entro il 1° aprile.
- Luglio 2026. Arriva il parere del medico legale, che non aveva un termine.
- 22 luglio 2026. Parte la lettera all'ospedale e alla sua compagnia. Nessuna proposta, e nessuna data per riceverla.
- 9 settembre 2026. L'avvocato deposita il ricorso per la consulenza tecnica preventiva. I sei mesi dell'articolo 8 scadono il 9 marzo 2027.
- 18 novembre 2026. I due consulenti, un medico legale e uno specialista, giurano. Da qui il procedimento resta sospeso, al massimo fino al 18 maggio 2027.
- 26 febbraio 2027. La relazione è depositata senza accordo. I novanta giorni scadono il 27 maggio 2027.
- Se la relazione non fosse arrivata entro il 9 marzo 2027, i novanta giorni correrebbero da quella data (articolo 8) e scadrebbero il 7 giugno 2027, anche con i consulenti ancora al lavoro e il procedimento ancora sospeso: è il punto in cui i due orologi non sono ancora stati coordinati da una decisione.
Dalla prima udienza in poi le date le decide il calendario del tribunale.
Dove manca una risposta sicura
- I due orologi della consulenza. La sospensione del 2026 e i sei mesi dell'articolo 8 partono da giorni diversi, e nessuna decisione letta li coordina.
- Agosto. Se la pausa estiva valga per i termini dell'articolo 8 non lo dicono né la legge né una decisione trovata.
- I numeri. Nessuno dei dati citati dice quanto durerà un caso concreto.
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8 (Normattiva): il tentativo obbligatorio di conciliazione, i sei mesi perentori, i novanta giorni, l'offerta delle compagnie e la sentenza trasmessa all'IVASS. Nella stessa legge, l'articolo 13 sui quarantacinque giorni e l'articolo 15 sul collegio dei consulenti.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 4 (Normattiva): i sette e i trenta giorni per la documentazione sanitaria.
- Codice di procedura civile, articolo 696-bis (Normattiva): la consulenza tecnica preventiva con la sospensione aggiunta nel 2026. Nello stesso codice, gli articoli 694, 696 e 195 sull'udienza, la nomina e i termini della relazione, e l'articolo 155 sul computo dei termini.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, articolo 17 (Normattiva): i due commi aggiunti all'articolo 696-bis e la loro applicazione ai procedimenti in corso.
- Codice di procedura civile, articolo 281-undecies (Normattiva): i termini fra ricorso e prima udienza nel rito semplificato. Nello stesso codice, l'articolo 281-duodecies sulla prima udienza.
- Codice di procedura civile, articolo 282 (Normattiva): la sentenza di primo grado esecutiva fra le parti. Nello stesso codice, l'articolo 283 sulla sospensione in appello e gli articoli 325, 326 e 327 sui termini per impugnare.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, articolo 6 (Normattiva): i sei mesi della mediazione, le proroghe e il termine che non si ferma ad agosto. Nello stesso decreto, l'articolo 5 sulla condizione per la causa e l'articolo 8 sul primo incontro e sulla prescrizione.
- Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, articolo 15 (Normattiva): la gestione del sinistro fra compagnia e struttura e il comitato di valutazione. Nello stesso decreto, l'articolo 5 sull'avviso alla compagnia entro trenta giorni e l'articolo 16 sulla funzione di valutazione dei sinistri.
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1 (Normattiva): la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2 (Normattiva): la durata ragionevole del processo. Nella stessa legge, l'articolo 1-ter sui rimedi preventivi.
- Codice di procedura penale, articolo 75 (Normattiva): quando la causa civile resta sospesa per il processo penale.
- Ministero della Giustizia, durata dei procedimenti civili: la definizione della durata effettiva e il file con i dati dal 2014 al 2025 (righe nazionali, materia «civile ordinario», anno 2025).
- Ministero della Giustizia, flussi delle mediazioni civili per distretto e materia, dal 2024 al primo semestre 2026: le righe «Risarcimento danni da responsabilità medica» del 2025, sommate da noi. Il catalogo dei dati è sulla pagina delle rilevazioni civili.
- IVASS, Bollettino statistico n. 3 di aprile 2026, «I rischi da responsabilità civile generale e sanitaria in Italia»: alle pagine 5 e 6 i tempi di liquidazione e la generazione 2013, a pagina 16 la velocità di liquidazione e le cause, alle pagine 26 e 27 la fonte dei dati.
- IVASS, Allegato B al bollettino n. 3 del 2026, r.c. sanitaria: le tavole 7 e 8 sulla velocità di liquidazione per numero e per importi.
- IVASS, guida alla presentazione dei reclami: chi può fare reclamo, compreso il danneggiato, e i 45 giorni per la risposta della compagnia.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2025, volume I: alle pagine 483 e 484 le decisioni n. 11804, n. 33249, n. 15466, n. 31999 e n. 15594 del 2025.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2025, volume III: alle pagine 210 e 211 le due massime della decisione n. 33249 del 2025, sulla sospensione per il processo penale contro il medico e sul regolamento di competenza.
- Giuseppe Olivieri, «La consulenza tecnica preventiva e i rapporti con la fase a cognizione piena», Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, testo provvisorio: a pagina 9 l'opinione che i novanta giorni siano soggetti alla sospensione feriale.
- Corte di cassazione, Rassegna mensile civile di marzo e aprile 2026: a pagina 208 la decisione n. 5687 del 2026 sul collegio dei consulenti. Lette anche le rassegne mensili di gennaio e maggio 2026: nessuna decisione sui due periodi di sei mesi.
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