Risarcimento per malasanità: come funziona, passo per passo
Quattro verifiche prima di muoversi e cinque passaggi in ordine, dalla cartella clinica alla causa: chi li fa, con quale documento e in quali termini.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 10 minuti di lettura
Il risarcimento per malasanità spetta quando una cura sbagliata ha causato un danno alla salute. Servono tre cose, cioè un errore, un danno e il legame fra i due, e bisogna muoversi prima che scada il termine di legge. Il percorso ha cinque passaggi, in quest'ordine: la cartella clinica, il parere di un medico legale, la richiesta scritta alla struttura sanitaria, un tentativo di conciliazione che la legge impone prima della causa civile e, solo se non basta, la causa.
Chi pensa di aver subito un errore può cominciare oggi dal primo passaggio, la richiesta della cartella clinica, oppure chiedere una prima valutazione del caso.
Le quattro verifiche prima di muoversi
Prima di tutto conviene farsi quattro domande. Se a una la risposta è no, difficilmente la richiesta va avanti.
- C'è stato un errore? Una cura finita male non è per forza una cura sbagliata. Il Ministero della Salute, nel manuale sulla sicurezza dei pazienti, distingue i danni prevenibili da quelli non prevenibili e collega all'errore solo i primi. Il metro sta nell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, chiamata legge Gelli-Bianco: chi cura si attiene alle raccomandazioni delle linee guida pubblicate secondo quella legge e, se mancano, alle buone pratiche, tenendo conto del caso concreto.
- C'è un danno? Serve un peggioramento della salute, o una malattia nuova, che risulti dai documenti. Un errore rimasto senza conseguenze non basta: le norme sulla responsabilità parlano di risarcimento «del danno» (articoli 1218 e 2043 del codice civile).
- Il danno dipende dall'errore? Verso la struttura, chi chiede il risarcimento non deve dimostrare l'imperizia di chi lo ha curato (Cassazione n. 5922 del 2024), ma deve provare, anche con indizi, che il danno viene da quella cura. Solo allora tocca alla struttura dimostrare una causa che non le si può attribuire (n. 21511 e n. 27142 del 2024, sulla linea aperta dalla n. 28991 del 2019). Non serve la certezza: fra le spiegazioni possibili il giudice sceglie la più probabile, con il criterio del «più probabile che non» (ancora la n. 5922).
- Il termine è ancora aperto? Dieci anni verso la struttura, cinque verso il professionista che ci lavora. Da che giorno si contano e come si fermano lo spiega, con le date, la guida sulla prescrizione.
Alle prime tre domande risponde un medico legale con la cartella clinica davanti: per questo i primi due passaggi vengono prima di ogni richiesta.
I cinque passaggi in ordine
| Passaggio | Chi lo fa | Documento | Norma | Termine fissato dalla legge |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cartella clinica | Il paziente o chi ne ha diritto; consegna la direzione sanitaria | Richiesta scritta alla direzione sanitaria | Legge 24/2017, art. 4, comma 2 | 7 giorni per i documenti disponibili, 30 al massimo per le integrazioni |
| 2. Parere medico legale | Un medico legale scelto dal paziente, se serve con uno specialista | Cartella clinica e referti; ne esce una relazione scritta | Nessuna lo impone | Nessuno |
| 3. Richiesta alla struttura | Il paziente o chi lo assiste | Lettera con i fatti, il danno e la richiesta di risarcimento | Codice civile, artt. 1219 e 2943; legge 24/2017, artt. 10 e 12 | Nessuno per la risposta |
| 4. Tentativo di conciliazione | Il paziente con il suo avvocato | Ricorso al giudice per una consulenza tecnica preventiva, oppure domanda di mediazione | Legge 24/2017, art. 8; codice di procedura civile, art. 696-bis; d.lgs. 28/2010, artt. 5, 6 e 8 | Consulenza: 6 mesi dal ricorso. Mediazione: 6 mesi, primo incontro fra 20 e 40 giorni dalla domanda |
| 5. Causa | Il paziente con il suo avvocato | Ricorso al giudice che ha seguito la consulenza | Legge 24/2017, art. 8, comma 3; codice di procedura civile, art. 281-undecies | Dopo la consulenza: 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei 6 mesi. Dopo la mediazione: nessuno |
1. La cartella clinica
La direzione sanitaria della struttura, pubblica o privata, deve fornire la documentazione sanitaria disponibile entro sette giorni dalla richiesta, di preferenza in formato elettronico. Le integrazioni vanno consegnate entro trenta giorni dalla stessa richiesta (articolo 4, comma 2, della legge 24/2017).
Può chiederla il paziente. Una persona diversa, che la chiede per sé, la ottiene solo se documenta che le serve per far valere o difendere in giudizio un diritto, o per tutelare una situazione, di rango pari a quello del paziente (articolo 92 del codice della privacy, decreto legislativo 196/2003). Se il paziente è morto, i suoi dati possono essere chiesti da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a sua tutela come mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione (articolo 2-terdecies dello stesso codice).
Una cartella con dei vuoti non chiude la strada. Per la Cassazione il giudice può ricavarne la prova del legame fra cura e danno, a due condizioni: che proprio quei vuoti abbiano reso impossibile accertarlo, e che la condotta di chi ha curato fosse in astratto capace di provocare quel danno (n. 16737 del 2024).
2. Il parere del medico legale
Nessuna norma lo impone. Il parere dice se la cura si è allontanata dalle linee guida, quale danno ne è venuto e se il legame fra i due regge al criterio del «più probabile che non».
Al giudice la legge prescrive di affidare la consulenza a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina di cui si discute (articolo 15 della legge 24/2017). Conviene che anche il parere privato sia fatto così.
Quanto vale il danno in euro è un calcolo a parte, che la legge 24/2017 affida alle tabelle del codice delle assicurazioni (articolo 7, comma 4).
3. La richiesta alla struttura
La richiesta scritta di risarcimento mette in mora chi deve pagare (articolo 1219 del codice civile) e interrompe la prescrizione, come spiega la guida sulla prescrizione.
Si manda alla struttura, che risponde anche di quello che fanno i professionisti di cui si serve (articolo 7 della legge 24/2017). Le strutture devono avere un'assicurazione oppure una misura analoga, per esempio coprire il rischio in proprio, e devono pubblicare sul loro sito il nome della compagnia e le condizioni della copertura (articolo 10). Quando una compagnia c'è, il danneggiato può agire anche direttamente contro di lei, entro i limiti della polizza (articolo 12): vale dal 16 marzo 2024, quando è entrato in vigore il decreto sulle polizze (decreto 15 dicembre 2023, n. 232).
Né la legge 24/2017 né quel decreto fissano un termine entro cui la struttura o la compagnia devono rispondere a questa richiesta.
4. Il tentativo di conciliazione
Chi vuole fare causa per un danno da responsabilità sanitaria deve prima tentare un accordo. Lo impone l'articolo 8 della legge 24/2017, che lascia scegliere fra due strade. Serve l'avvocato: nella mediazione lo dice l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, davanti al tribunale l'articolo 82 del codice di procedura civile.
La consulenza tecnica preventiva. Si chiede con un ricorso al giudice (articolo 696-bis del codice di procedura civile). Il giudice nomina i consulenti che, prima di depositare la relazione, provano a far trovare un accordo alle parti. Se l'accordo arriva, finisce in un verbale a cui il giudice dà forza esecutiva: se non viene rispettato, ci si può far pagare senza un'altra causa. Se non arriva, ciascuna parte può chiedere che la relazione sia usata nella causa.
Devono partecipare tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione, che hanno l'obbligo di fare un'offerta oppure di spiegare perché non la fanno. Chi non partecipa viene condannato a pagare le spese della consulenza e della causa, comunque finisca, più una somma a favore di chi si è presentato (articolo 8, comma 4, della legge 24/2017). Al procedimento la legge dà sei mesi dal deposito del ricorso e chiama il termine perentorio: non si può prorogare, nemmeno d'accordo (articolo 153 del codice di procedura civile). Se alla scadenza la consulenza non è finita, la causa si può cominciare lo stesso.
La mediazione. Si chiede con una domanda a un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente (articoli 4 e 5 del decreto 28/2010). Il primo incontro va fissato non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla domanda, e le parti partecipano di persona (articolo 8 dello stesso decreto). La durata è di sei mesi, che le parti possono prorogare con un accordo scritto per non più di tre mesi alla volta (articolo 6). Se il primo incontro si chiude senza accordo, la condizione per andare in causa è già soddisfatta (articolo 5, comma 4).
Anche qui l'assenza costa: chi manca al primo incontro senza un motivo valido viene poi condannato dal giudice a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato (articolo 12-bis del decreto 28/2010).
La differenza pratica: la consulenza lascia una relazione tecnica che può entrare nella causa. Nella mediazione la relazione di un esperto ci entra solo se le parti lo hanno concordato al momento della nomina (articolo 8, comma 7, del decreto 28/2010).
Saltare il passaggio non fa guadagnare tempo: il giudice dà alle parti quindici giorni per chiedere la consulenza (articolo 8, comma 2, della legge 24/2017).
5. La causa
Dopo una consulenza chiusa senza accordo, o non finita nei sei mesi, la causa si apre con un ricorso allo stesso giudice (articolo 281-undecies del codice di procedura civile) e segue il rito semplificato. Va depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi: chi rispetta il termine conserva gli effetti della prima domanda (articolo 8, comma 3, della legge 24/2017). Per la Cassazione, che lo ha detto decidendo su una questione di competenza, quegli effetti risalgono al deposito del primo ricorso (n. 11804 del 2025).
Dopo una mediazione chiusa senza accordo i novanta giorni non valgono (Cassazione n. 15466 del 2025): resta il termine di prescrizione.
Dove la legge è cambiata e dove manca una risposta sicura
- I novanta giorni. La legge non dice che cosa succede se passano. La Cassazione ha risposto nel 2025, con una decisione che la sua rassegna annuale chiama innovativa: la causa si può fare lo stesso, ma si perdono gli effetti della prima domanda (n. 31999). È una risposta recente: il termine va rispettato.
- Le regole sono cambiate da poco. La mediazione dura sei mesi dal 25 gennaio 2025: i testi più vecchi dicono tre. Dal 20 febbraio 2026 l'articolo 696-bis del codice di procedura civile precisa che la consulenza si chiude con il deposito della relazione, oppure con il decreto del giudice sul verbale di accordo, e che dal conferimento dell'incarico ai consulenti, o dal loro giuramento se viene dopo, il procedimento resta sospeso fino al deposito della relazione o del verbale di accordo, comunque per non più di sei mesi (decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge). Come questa sospensione si combini con i sei mesi dell'articolo 8 della legge 24/2017 non risulta ancora chiarito.
- Una legge in discussione. La Camera ha approvato il 28 ottobre 2026 un disegno di legge (atto n. 2700), ora all'esame del Senato, che modifica gli articoli 5 e 7 della legge 24/2017, fra l'altro nel metro con cui si valuta la colpa del singolo professionista. Nel testo uscito dalla commissione non tocca i passaggi descritti qui. Non è legge: questa pagina descrive le regole in vigore il 13 ottobre 2026.
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8 (Normattiva): il tentativo obbligatorio di conciliazione, i sei mesi e i novanta giorni. Nella stessa legge, gli articoli 5, 7, 10, 12 e 15 citati nel testo.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 4 (Normattiva): i sette e i trenta giorni per la documentazione sanitaria.
- Codice di procedura civile, articolo 696-bis (Normattiva): la consulenza tecnica preventiva, nel testo in vigore dal 20 febbraio 2026. Nello stesso codice, gli articoli 82 e 153.
- Codice di procedura civile, articolo 281-undecies (Normattiva): il ricorso con cui comincia la causa nel rito semplificato.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, articolo 6 (Normattiva): la durata della mediazione. Nello stesso decreto, gli articoli 4, 5, 8 e 12-bis.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 92 (Normattiva): chi può chiedere la cartella clinica oltre al paziente. Nello stesso decreto, l'articolo 2-terdecies.
- Codice civile, articolo 1218 (Normattiva): la responsabilità di chi non esegue esattamente la prestazione dovuta. Nello stesso codice, gli articoli 1219 e 2043.
- Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Normattiva): il regolamento sulle polizze, con la data di entrata in vigore.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, articolo 17 (Normattiva): i due commi aggiunti all'articolo 696-bis.
- Ministero della Salute, «Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: manuale per la formazione degli operatori sanitari»: le definizioni di errore e di evento avverso, prevenibile e non prevenibile.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2025, volume I: le decisioni n. 11804, n. 15466 e n. 31999 del 2025 sul tentativo di conciliazione e sui novanta giorni.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2025, volume III: il capitolo sui termini, dove la decisione n. 31999 del 2025 è presentata come innovativa.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2024, volume I: le decisioni n. 5922, n. 16737, n. 21511 e n. 27142 del 2024 su prova e legame fra cura e danno.
- Corte di cassazione, resoconto dell'incontro del 27 novembre 2019 sulla responsabilità sanitaria: la sentenza n. 28991 del 2019 su chi deve provare il legame fra cura e danno.
- Camera dei deputati, atto n. 2700: lo stato del disegno di legge sulla responsabilità professionale dei sanitari, approvato dalla Camera il 28 ottobre 2026, e i testi esaminati.
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