Prescrizione malasanità: entro quando chiedere il risarcimento
Dieci anni verso l'ospedale, cinque verso il medico. I termini per ogni soggetto, il giorno da cui si contano e tre esempi con le date.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 10 minuti di lettura
Per chiedere il risarcimento di un danno da malasanità ci sono dieci anni verso l'ospedale o la clinica e cinque anni verso il medico che ci lavora, per i fatti avvenuti dal 1° aprile 2017. Gli anni non si contano per forza dal giorno della cura: partono da quando il danno si può riconoscere e collegare a quella cura con la normale attenzione. Una richiesta scritta di risarcimento, arrivata prima della scadenza, fa ripartire il termine da capo.
Chi teme di essere vicino alla scadenza può fare subito due cose: mettere in fila le date (cura, dimissioni, primo referto che spiega il danno) e spedire una richiesta scritta a chi deve risarcire.
I termini, uno per uno
La prescrizione è il tempo dopo il quale un diritto che non è stato esercitato si estingue (articolo 2934 del codice civile). Nella malasanità non esiste un termine solo: cambia secondo chi riceve la richiesta.
| A chi si chiede | Termine | Da quando si conta | Dove sta scritto |
|---|---|---|---|
| Ospedale, clinica o altra struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata | 10 anni | Dal giorno in cui il danno si può riconoscere e collegare alle cure | Legge 24/2017, art. 7, comma 1; codice civile, artt. 2946 e 2935 |
| Medico, infermiere o altro professionista di cui la struttura si serve, dipendente o no, per fatti dal 1° aprile 2017 | 5 anni | Come sopra | Legge 24/2017, art. 7, comma 3; codice civile, art. 2947 |
| Lo stesso professionista, per fatti anteriori al 1° aprile 2017 | 10 anni, secondo i giudici | Come sopra | Cassazione n. 28994 del 2019: la legge del 2017 non vale per i fatti anteriori |
| Professionista che ha preso un impegno diretto con il paziente | 10 anni | Come sopra | Legge 24/2017, art. 7, comma 3; codice civile, art. 2946 |
| Professionista, quando il fatto è anche un reato | Il termine del reato, se è più lungo: per i delitti almeno 6 anni | Come sopra; dopo una sentenza penale definitiva, 5 anni da quella data | Codice civile, art. 2947, terzo comma; codice penale, art. 157 |
| Assicurazione della struttura o del professionista, con l'azione diretta | Lo stesso che vale verso l'assicurato | Come per l'assicurato | Legge 24/2017, art. 12, comma 5 |
Perché dieci anni alla struttura e cinque al medico
La differenza nasce dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, chiamata legge Gelli-Bianco e in vigore dal 1° aprile 2017. L'articolo 7 dice che la struttura risponde come chi non ha rispettato un impegno preso. Per questo tipo di responsabilità vale il termine ordinario di dieci anni (articolo 2946 del codice civile). La struttura risponde anche di quello che fanno i professionisti di cui si serve, compresi quelli scelti dal paziente e quelli che non sono suoi dipendenti. Lo stesso vale per le visite in libera professione dentro l'ospedale, per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e per la telemedicina.
Il medico e gli altri professionisti rispondono invece secondo la regola generale sul danno ingiusto (articolo 2043 del codice civile), e per questa il termine è di cinque anni (articolo 2947). La stessa norma prevede un'eccezione: chi ha preso un impegno diretto con il paziente risponde per dieci anni. È il caso, per esempio, dello specialista che il paziente sceglie e paga nel suo studio.
Questo schema è riassunto anche nella scheda della Camera dei deputati sulla legge: dieci anni per la struttura, cinque per chi esercita la professione sanitaria.
Per i fatti avvenuti prima del 1° aprile 2017 il quadro cambia. La Cassazione ha stabilito che l'articolo 7 non vale per il passato (sentenza n. 28994 del 2019). Per quei fatti resta la lettura che i giudici davano prima: anche il medico dell'ospedale rispondeva come per un impegno non rispettato, quindi per dieci anni.
La legge prevede anche un'azione diretta contro l'assicurazione della struttura o del professionista. Si applica dall'entrata in vigore del decreto sulle polizze (decreto 15 dicembre 2023, n. 232), cioè dal 16 marzo 2024, e il termine è lo stesso che vale verso l'assicurato.
Da che giorno si contano gli anni
Il codice civile dà due regole. La prescrizione parte dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935). Per il danno ingiusto, i cinque anni partono dal giorno in cui il fatto si è verificato (articolo 2947).
Nei danni da cure, però, fra il fatto e la sua scoperta possono passare anni. La Cassazione lo ha ripetuto nelle decisioni n. 29859 del 2023 e n. 29140 del 2024: il giorno che conta non è quello in cui la lesione si è prodotta. È quello in cui il danno può essere ricondotto al comportamento di chi ha curato, con l'attenzione che si può chiedere a una persona comune e con le conoscenze mediche di quel momento. Può cadere anche diversi anni dopo.
In pratica:
- Conta quando si poteva capire, non quando si è capito davvero. Chi ha da tempo un referto chiaro e non si muove rischia che gli anni si contino da quel referto.
- Stare male non basta. Nella decisione del 2024 esami con valori fuori norma non hanno fatto partire il termine, perché il paziente non aveva le informazioni per collegarli alle cure ricevute.
- Decide il giudice, caso per caso. È una valutazione sui fatti, e chi deve pagare può sostenere che il danno si poteva riconoscere prima.
Per prudenza conviene fare i conti dalla data più antica, quella della cura, e usare la data della scoperta come un argomento in più.
Tre esempi con le date
I casi che seguono sono inventati e servono solo a mostrare il calcolo. Il giorno iniziale non si conta: l'ultimo giorno utile è quello con la stessa data, tanti anni dopo (articolo 2963 del codice civile).
Danno visibile da subito. Cura in ospedale il 12 marzo 2021, con un danno evidente già quel giorno. Verso l'ospedale l'ultimo giorno utile è il 12 marzo 2031. Verso il medico dell'ospedale era il 12 marzo 2026. Se il 6 febbraio 2025 l'ospedale ha ricevuto una richiesta scritta di risarcimento, da quel giorno riparte un termine intero, che arriva al 6 febbraio 2035.
Danno scoperto anni dopo. Cura dell'8 maggio 2018. Per anni niente fa pensare a un errore. Il 14 settembre 2023 uno specialista scrive in una relazione che il problema dipende da quella cura. Se prima non era possibile capirlo, il termine parte dal 14 settembre 2023: ultimo giorno utile il 14 settembre 2033 verso la struttura, il 14 settembre 2028 verso il medico. Se invece il giudice ritiene che il danno fosse riconoscibile da subito, i conti partono dall'8 maggio 2018. Verso la struttura si arriva all'8 maggio 2028, verso il medico il termine è scaduto l'8 maggio 2023.
Paziente minorenne. Bambino nato il 2 aprile 2014 e curato il 10 giugno 2020, con un danno evidente da subito. Molti pensano che il tempo cominci a diciotto anni: non è così. La legge sospende la prescrizione per i minori solo nel periodo in cui non hanno un rappresentante legale, e per i sei mesi dopo la sua nomina (articolo 2942 del codice civile). I genitori rappresentano il figlio fino alla maggiore età (articolo 320), quindi il termine corre: 10 giugno 2030 verso la struttura, 10 giugno 2025 verso il medico. Il ragazzo compirà diciotto anni il 2 aprile 2032, a termini già scaduti. Tocca ai genitori muoversi per lui.
Se l'errore è anche un reato
Un errore nelle cure può essere anche un reato: lesioni colpose oppure omicidio colposo (articoli 590, 589 e 590-sexies del codice penale). In questo caso, se per il reato è prevista una prescrizione più lunga, quella vale anche per la richiesta di risarcimento (articolo 2947, terzo comma, del codice civile). Per i delitti la prescrizione non può essere inferiore a sei anni (articolo 157 del codice penale): verso il medico, quindi, i cinque anni possono diventare sei. Verso la struttura non cambia nulla, perché dieci anni sono già di più.
Due avvertenze. Se un processo penale si è chiuso con una sentenza definitiva, o il reato si è estinto per una causa diversa dalla prescrizione, si torna ai cinque anni, contati da quella data. E i tre mesi di cui si sente parlare riguardano solo la querela, cioè la richiesta di punire il responsabile: per le lesioni colpose, che di regola si perseguono solo a querela (articolo 590 del codice penale), va presentata entro tre mesi da quando si ha notizia del fatto (articolo 124). Passati i tre mesi non si può più fare querela, ma per il risarcimento restano i termini del codice civile.
Come si ferma il conto
Il termine si interrompe e riparte da zero con uno di questi atti (articoli 2943, 2944 e 2945 del codice civile):
- una richiesta scritta di risarcimento rivolta a chi deve pagare, che la legge chiama messa in mora (articolo 1219);
- la notifica dell'atto con cui comincia una causa;
- il riconoscimento del diritto da parte di chi deve pagare.
La richiesta deve dire con chiarezza che si chiede il risarcimento, e bisogna poter provare il giorno in cui è arrivata. Conviene mandarla a tutti quelli a cui si intende chiedere il risarcimento, non a uno solo: la struttura, il professionista e, se si conosce, la loro assicurazione.
Nella malasanità c'è un passaggio in più. Prima della causa la legge 24/2017 impone un tentativo di accordo, con un ricorso per una consulenza tecnica preventiva oppure con la mediazione (articolo 8). La Cassazione ha precisato che la notifica di quel ricorso interrompe la prescrizione (n. 29643 del 2024). Quando l'interruzione nasce da una causa, il termine resta fermo fino alla sentenza definitiva.
I familiari del paziente
Anche i familiari possono avere un danno proprio, per esempio quando il paziente muore. Non sono parte del rapporto di cura con la struttura. Per la Cassazione il danno subito da chi è estraneo a un contratto segue di regola il termine di cinque anni, con la sola eccezione delle cure legate alla procreazione: il principio è stato ribadito nel 2024, in una causa che non riguardava la sanità (n. 2232 del 2024). Quanto al giorno di partenza, nella decisione n. 29859 del 2023 è stato ritenuto corretto contare dalla morte del paziente, perché già allora il legame con le cure era riconoscibile.
Dove non c'è una risposta sicura
- Il giorno di partenza. La regola è chiara, la sua applicazione dipende dai documenti e da come li legge il giudice.
- I fatti vicini al 1° aprile 2017. Per il medico della struttura il termine passa da dieci a cinque anni secondo la data del fatto.
- I familiari e il reato. Per i familiari la regola è cinque anni. Se la morte del paziente può essere un omicidio colposo, può valere il termine più lungo del reato anche verso la struttura che risponde del medico dipendente: la Cassazione lo ha detto in una causa dei congiunti di un paziente morto (n. 21404 del 2021). Nel 2024 ha aggiunto che quel termine va fatto valere nella causa, e se poggia su fatti nuovi nei tempi che il processo civile fissa per raccontarli (n. 3267 del 2024). La risposta, nel singolo caso, dipende da come il giudice valuta il fatto.
La prescrizione non opera da sola: deve farla valere chi è chiamato a pagare, il giudice non può rilevarla di sua iniziativa (articolo 2938 del codice civile). Non è una ragione per rischiare. La scelta prudente è sempre la stessa: ragionare con il termine più corto e con la data più antica, e interrompere per iscritto prima.
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 7 (Normattiva): a che titolo rispondono la struttura e chi esercita la professione sanitaria. Nella stessa legge, l'articolo 8 sul tentativo di accordo e l'articolo 12 sull'azione diretta contro l'assicurazione.
- Codice civile, articolo 2946 (Normattiva): il termine ordinario di dieci anni.
- Codice civile, articolo 2947 (Normattiva): i cinque anni per il danno ingiusto e la regola per i fatti che sono anche reato.
- Codice civile, articolo 2935 (Normattiva): il giorno da cui la prescrizione comincia.
- Codice civile, articolo 2942 (Normattiva): quando la prescrizione resta sospesa per i minori.
- Codice civile, articolo 2943 (Normattiva): gli atti che interrompono la prescrizione.
- Codice penale, articolo 157 (Normattiva): il tempo minimo di prescrizione dei reati.
- Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Normattiva): il regolamento sulle polizze, con la data di entrata in vigore.
- Camera dei deputati, «La responsabilità professionale del personale sanitario»: la scheda sulla legge 24/2017, con i due termini di dieci e cinque anni.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2024, volume I: le decisioni n. 29140, n. 29643 e n. 2232 del 2024.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2023, volume I: la decisione n. 29859 del 2023 sul giorno di partenza.
- Corte di cassazione, resoconto dell'incontro del 27 novembre 2019 sulla responsabilità sanitaria: la sentenza n. 28994 del 2019 e il regime dei fatti anteriori alla legge 24/2017.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2021, volume I: alle pagine 382 e 386 la decisione n. 21404 del 2021, sul danno dei congiunti di un paziente morto e sul termine del reato contro l'ente ospedaliero.
- Corte di cassazione, Rassegna mensile civile di febbraio 2024: alle pagine 85 e 86 la massima della sentenza n. 3267 del 2024 su come si fa valere il termine del reato.
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