Malasanità: chi paga fra ospedale, medico e assicurazione
A chi si chiede il risarcimento in ospedale, in clinica o nello studio privato, quando paga la compagnia e quando il medico mette mano al portafoglio.
A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 16 minuti di lettura
Il risarcimento per malasanità lo deve prima di tutto la struttura che ha preso in cura il paziente: l'ospedale o l'azienda sanitaria, la clinica, la casa di cura. Risponde anche dei medici e degli altri sanitari di cui si serve, dipendenti o no, compresi quelli scelti dal paziente. Paga con la sua assicurazione o con fondi propri, e dal 16 marzo 2024 si può agire direttamente anche contro la sua compagnia. Può essere chiamato a rispondere anche il singolo medico: per contratto, se il paziente lo ha incaricato direttamente; altrimenti come chiunque causi un danno, e allora chi chiede deve provare anche la sua colpa. Il medico che lavora per una struttura può dover rimborsare la struttura, o risponderne davanti alla Corte dei conti, solo per dolo o colpa grave.
Per sapere a chi mandare la richiesta, il primo posto dove guardare è il sito della struttura, che deve indicare la compagnia che la assicura. Se nel caso ci sono uno specialista esterno o due strutture diverse, si può chiedere una prima valutazione.
Cinque situazioni a confronto
Le regole della tabella vengono dall'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, chiamata legge Gelli-Bianco, che vale per i fatti avvenuti dal 1° aprile 2017, giorno in cui la legge è entrata in vigore (Cassazione n. 28994 del 2019).
| Chi ha curato | A chi si chiede | Come risponde | Che cosa prova chi chiede | Dove si trova chi paga |
|---|---|---|---|---|
| Ospedale pubblico o azienda sanitaria, anche per le visite in libera professione dentro l'ospedale | All'azienda sanitaria o ospedaliera | Come chi non ha rispettato un impegno (codice civile, artt. 1218 e 1228; legge 24/2017, art. 7, commi 1 e 2) | Il rapporto di cura, il danno e il legame fra i due. Alla struttura tocca dimostrare una causa che non le si può attribuire | Sul sito della struttura. Spesso l'ospedale pubblico tiene il rischio a suo carico, in tutto o in parte |
| Clinica privata o casa di cura, anche convenzionata con il Servizio sanitario nazionale | Alla clinica, anche per i medici scelti dal paziente e non dipendenti | Come sopra | Come sopra | Sul sito della clinica, che deve pubblicare compagnia e contratti |
| Medico o altro sanitario che lavora nella struttura, dipendente o no | Alla struttura; volendo, anche a lui | Come chiunque causi un danno ingiusto (codice civile, art. 2043; legge 24/2017, art. 7, comma 3) | Anche la sua colpa | La copertura della struttura deve valere anche per lui (art. 10, comma 1), salvo i casi in cui deve assicurarsi da sé (comma 2) |
| Libero professionista scelto e pagato dal paziente, nel suo studio | Al professionista | Per contratto (art. 7, comma 3; codice civile, art. 1218) | Come verso la struttura | Nella sua polizza: estremi e massimale vanno detti al paziente quando accetta l'incarico |
| Medico di famiglia | All'azienda sanitaria locale (Cassazione n. 14846 del 2024) | Per contratto (codice civile, art. 1228; legge 24/2017, art. 7, comma 2) | Come verso la struttura | Sul sito dell'azienda sanitaria |
La scheda della Camera dei deputati sulla legge riassume così le due strade: verso la struttura l'onere della prova pesa sulla struttura, verso il sanitario chiamato in causa direttamente pesa su chi si ritiene leso. La Cassazione ha precisato che anche verso la struttura il legame fra cura e danno lo deve dimostrare chi chiede il risarcimento (n. 28991 del 2019); alla struttura resta da provare la causa che non le si può attribuire. La differenza vera sta nella colpa, che verso il singolo medico va provata. Cambia anche il tempo a disposizione, dieci anni o cinque, come spiega la guida sulla prescrizione.
La struttura risponde anche per chi non è suo dipendente
L'articolo 7, comma 1, della legge 24/2017 dice che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che per adempiere la sua obbligazione si serve di medici e altri sanitari risponde delle loro condotte, con dolo o con colpa, anche se li ha scelti il paziente e anche se non sono suoi dipendenti. Il comma 2 estende la regola alla libera professione dentro l'ospedale, alla ricerca clinica, alle prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale e alla telemedicina. La legge dichiara queste regole imperative (comma 5): non si cambiano con un accordo.
Per la Cassazione la struttura risponde per fatto proprio, e il titolo non cambia se a mancare è stata la cura in senso stretto oppure qualcosa nell'organizzazione e nella struttura (n. 7074 del 2024). Se è accertata la colpa del medico di cui si è servita, la struttura risponde, salvo che dimostri che quel medico si è comportato in modo eccezionale, imprevedibile e del tutto estraneo al servizio che lei offre (n. 6499 del 2026).
Il medico di famiglia. Non è un dipendente: lavora in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'azienda sanitaria locale risponde lo stesso dei suoi errori, perché per legge deve dare l'assistenza medica generica e per farlo si serve di medici dipendenti o convenzionati (Cassazione n. 14846 del 2024, che conferma la n. 6243 del 2015). Vale anche quando un medico convenzionato visita chi non è suo assistito: nel caso deciso, una persona in albergo fuori dalla regione in cui abita. Se l'azienda sostiene che quel medico aveva lavorato come privato, deve dimostrarlo lei; il paziente non deve provare il contrario (n. 5673 del 2025).
Due limiti. La struttura che si limita ad affittare i suoi locali a una società di medici non risponde degli errori commessi lì da uno di loro: l'affitto da solo non basta (n. 8163 del 2025). E non risponde del danno causato da un'altra struttura che poi ha preso in carico lo stesso paziente con un rapporto distinto (n. 25972 del 2022).
Il medico: quando risponde di persona e quando paga davvero
Se la cura è passata da una struttura, per essere risarcito il paziente non ha bisogno di fare causa al medico che lo ha curato: può rivolgersi alla struttura o alla sua compagnia. Se sceglie di chiamare in causa anche lui, la legge vuole che la struttura abbia una copertura, assicurativa o di altro tipo, anche per la responsabilità dei sanitari che lavorano per lei (articolo 10, comma 1). Fa eccezione chi presta la sua opera nella struttura in regime libero-professionale, o se ne serve per un incarico preso direttamente dal paziente: l'obbligo di essere assicurato resta suo (comma 2). La libera professione intramuraria, cioè le visite a pagamento del medico dell'ospedale dentro l'ospedale, resta invece nella copertura della struttura (comma 1, secondo periodo; decreto 232/2023, articolo 3, comma 1).
Il medico che lavora per una struttura può dover pagare dopo, e solo in caso di dolo o colpa grave (articolo 9, comma 1). Per la Cassazione vale anche per il libero professionista che ha un contratto diretto con il paziente, se ha lavorato con l'organizzazione della struttura: locali, apparecchi, personale e assistenza (n. 9949 del 2026).
- Struttura pubblica. Contro il sanitario agisce il pubblico ministero presso la Corte dei conti (comma 5). Con la colpa grave la condanna, per ogni evento, non può superare il triplo della retribuzione lorda, o del compenso da convenzione, più alto fra l'anno in cui è cominciata la condotta, quello prima e quello dopo.
- Struttura privata. La struttura o la sua compagnia si rivalgono con lo stesso tetto, calcolato sul reddito professionale (comma 6). Il tetto non vale per i sanitari che devono assicurarsi da sé, quelli del comma 2 dell'articolo 10 appena visti.
- Avvisi e tempi. Struttura e compagnia devono avvisare il sanitario entro quarantacinque giorni da quando ricevono la notifica della causa, e sempre entro quarantacinque giorni devono comunicargli l'avvio di trattative con il paziente, invitandolo a prenderne parte. Se non lo fanno, né la rivalsa né l'azione davanti alla Corte dei conti sono più ammesse (articolo 13). Se il sanitario è rimasto fuori dalla causa o dalle trattative, la rivalsa si può esercitare solo dopo aver pagato, entro un anno dal pagamento (articolo 9, comma 2). E l'accordo chiuso con il paziente non gli si può mai opporre nel giudizio di rivalsa (comma 4).
Per questo rischio ogni sanitario che lavora in una struttura deve avere una polizza per colpa grave pagata da lui (articolo 10, comma 3). Sono regole fra la struttura, lo Stato e il medico: per il paziente non cambiano quanto spetta né a chi chiederlo.
L'assicurazione: quando si chiede direttamente alla compagnia
Dal 16 marzo 2024, giorno in cui è entrato in vigore il decreto sui requisiti delle polizze (decreto 15 dicembre 2023, n. 232), chi ha subito il danno può agire direttamente contro la compagnia che assicura la struttura o il professionista che lavora in proprio, nei limiti delle somme assicurate (articolo 12 della legge 24/2017). Quattro cose da sapere.
- La compagnia non può opporre qualsiasi clausola. Per l'intero massimale contro chi ha subito il danno valgono solo le eccezioni elencate dal decreto, e solo se scritte in una clausola approvata a parte: attività non coperte dalla polizza, fatti o richieste fuori dai periodi coperti, franchigia e quota di rischio che la struttura tiene per sé, premio non pagato (decreto 232/2023, articolo 8).
- L'assicurato entra comunque nella causa. Chi fa causa alla compagnia della struttura deve citare anche la struttura; chi la fa alla compagnia del professionista deve citare anche il professionista (articolo 12, comma 4).
- Termini e conciliazione non cambiano. La prescrizione è la stessa che vale verso l'assicurato (comma 5), e il tentativo di conciliazione prima della causa resta obbligatorio (comma 1, che fa salvo l'articolo 8). Come si fa lo spiega la guida su come funziona il risarcimento.
- La polizza guarda indietro e avanti. Copre le richieste presentate mentre è in vigore anche per fatti dei dieci anni precedenti. Se il professionista smette di lavorare, per qualsiasi motivo, resta coperto per le richieste presentate nei dieci anni dopo sui fatti del periodo assicurato, e la copertura vale anche per gli eredi (articolo 11; decreto 232/2023, articolo 5). La compagnia non può recedere dal contratto perché le è stato denunciato un sinistro o perché lo ha pagato (decreto, articolo 6).
Il decreto fissa anche i massimali minimi per ogni sinistro, secondo il tipo di attività: 1, 2 o 5 milioni di euro per le strutture, 1 o 2 milioni per il professionista che lavora in proprio (articolo 4).
Dove si trova il nome della compagnia. La struttura deve pubblicarlo sul suo sito, insieme ai contratti e alle clausole (articolo 10, comma 4, della legge 24/2017). Il professionista che lavora in proprio deve comunicare gli estremi della polizza e il massimale quando accetta l'incarico (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo 3, comma 5, lettera e).
Quando la compagnia non c'è. Al posto dell'assicurazione la legge ammette «altre analoghe misure» (articolo 10, comma 1): la struttura tiene il rischio a suo carico, in tutto o in parte, e mette a bilancio due fondi appositi, uno per i rischi e uno per i sinistri denunciati e non ancora pagati (decreto 232/2023, articoli 9, 10 e 11). Negli ospedali pubblici succede spesso. Secondo l'IVASS, l'istituto che vigila sulle assicurazioni, le strutture pubbliche assicurate, contate nei dati delle compagnie, sono passate da 981 nel 2013 a 462 nel 2023. In molte regioni convivono le due cose, e una formula frequente è questa: la struttura paga da sé i sinistri sotto una certa soglia, la compagnia quelli più alti. Dove la compagnia non c'è, o per la parte che la struttura tiene per sé, la richiesta va fatta alla struttura.
Un esempio svolto: la clinica privata e lo specialista esterno
Il caso è inventato e serve a mostrare il ragionamento. Una paziente sceglie uno specialista che non lavora per la clinica, si accorda con lui e lo paga con una fattura sua. Lui la cura in una clinica privata, dove lei resta ricoverata due giorni, assistita dal personale della clinica. Dopo le dimissioni le resta un danno che un medico legale collega a quella cura.
- La clinica. La paziente ha un rapporto con la clinica per il ricovero e l'assistenza, e la clinica, per darle quella cura, si è servita dello specialista. In questo caso risponde anche di lui, benché scelto dalla paziente e non dipendente (articolo 7, comma 1). Risponde come per un impegno non rispettato: dieci anni di tempo.
- Lo specialista. Ha preso un impegno diretto con la paziente, quindi anche lui risponde per contratto (articolo 7, comma 3), con dieci anni di tempo e con la stessa prova che vale verso la clinica. La clinica non è obbligata a coprire chi lavora così (articolo 10, comma 1, ultimo periodo): l'obbligo di essere assicurato è suo (comma 2), e al momento dell'incarico doveva dire alla paziente con quale polizza.
- Le compagnie. La paziente può chiedere il risarcimento anche direttamente alla compagnia della clinica, citando con lei la clinica, e a quella dello specialista, citando lo specialista (articolo 12).
- La richiesta. Conviene mandarla per iscritto a tutti e quattro: clinica, specialista e le loro due compagnie.
- Il pagamento. Clinica e specialista rispondono in solido: la paziente può ottenere l'intero risarcimento da uno solo dei due, ma una volta sola. Come dividerselo lo vedono poi fra loro: se paga la clinica, può rivalersi sullo specialista solo per dolo o colpa grave, anche se lui aveva un contratto diretto con la paziente (Cassazione n. 9949 del 2026).
Cambia tutto se lo specialista ha soltanto preso in affitto uno studio dentro la clinica e la paziente con la clinica non ha avuto nessun rapporto: dei suoi errori la clinica non risponde (Cassazione n. 8163 del 2025, che riguardava locali affittati a una società di medici). Resta lo specialista, con la sua polizza.
Più responsabili, un risarcimento solo
Quando il danno è imputabile a più persone o enti, tutti sono obbligati in solido (articolo 2055 del codice civile): ciascuno può essere costretto a pagare l'intero, e il pagamento di uno libera gli altri (articolo 1292). Chi ha pagato si rivale sugli altri secondo la gravità delle colpe e le conseguenze di ognuna; nel dubbio le colpe si presumono uguali. La compagnia segue la stessa regola: se l'assicurato risponde in solido con altri, la polizza deve coprire l'intero (decreto 232/2023, articolo 3, comma 6).
Alcune decisioni della Cassazione da conoscere:
- Un accordo con il solo medico non chiude la strada verso la struttura. La causa contro di lei si può fare lo stesso, e l'accordo riduce soltanto la somma ancora dovuta (n. 15216 del 2024).
- La compagnia del medico che, con un accordo, ha pagato al paziente l'intero danno subentra nei diritti del paziente verso la struttura (n. 14846 del 2024).
- Nei rapporti fra medico e struttura le regole da applicare dipendono da quando sono avvenuti i fatti, non da quando è stato pagato il risarcimento (n. 11168 del 2026). Per i fatti anteriori alla legge del 2017, il danno dovuto alla colpa del solo medico si divide di regola a metà fra i due, salvo che la struttura dimostri che il medico si è allontanato in modo eccezionale, gravissimo e imprevedibile da quello che lei si era impegnata a dare al paziente (n. 28987 del 2019). Quando la struttura pubblica ha pagato tutto, in casi a cui l'articolo 9 non si applica per ragioni di tempo, la parte del medico la chiede con un'azione di regresso davanti al giudice ordinario (Sezioni Unite n. 27404 del 2025).
Dove non c'è una risposta sicura
- Il Fondo di garanzia. La legge prevede un fondo gestito dalla CONSAP, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che risarcisce quando il danno supera il massimale, quando la compagnia è insolvente o in liquidazione coatta, o quando la copertura manca perché la compagnia ha receduto, non esiste più o è stata cancellata dall'albo (articolo 14, comma 7). Come e quando paga lo deve stabilire un regolamento del Ministro della salute (comma 2). Nel febbraio 2024 la CONSAP chiedeva ancora al Ministro a che punto fosse. Al 24 ottobre 2026 un regolamento pubblicato non lo abbiamo trovato, e fra i fondi presentati sul sito della CONSAP questo non c'è. In ogni caso il fondo paga nei limiti delle risorse che ha (comma 3).
- I fatti più vecchi. L'azione diretta vale dal 16 marzo 2024, e le compagnie avevano ventiquattro mesi, cioè fino al 16 marzo 2026, per adeguare i contratti al decreto (articolo 18 del decreto 232/2023). Se valga per fatti, polizze e cause anteriori, la legge non lo dice in modo espresso, e nelle rassegne della Cassazione lette per questa pagina (quelle annuali del 2024 e del 2025, quelle mensili fino ai provvedimenti di maggio 2026) non c'è una decisione sul punto.
- Chi si è servito di chi. Per la Cassazione conta che il danno sia nato da una prestazione resa con l'organizzazione della struttura, che ha messo a disposizione locali, apparecchi, personale e assistenza (n. 9949 del 2026); il solo affitto dei locali non basta (n. 8163 del 2025). In mezzo decidono i fatti: chi ha preso in carico il paziente, chi ha messo personale e locali, che cosa dicono i documenti del ricovero.
- Una legge in discussione. La Camera ha approvato il 28 ottobre 2026 un disegno di legge (atto n. 2700), ora all'esame del Senato. Nel testo uscito dalla commissione ritocca le parole dei commi 1 e 5 dell'articolo 7, toglie la frase del comma 3 sul giudice che nel fissare il risarcimento tiene conto della condotta del sanitario, e aggiunge un comma su come si valuta la colpa del singolo sanitario, tenendo conto anche della scarsità di personale e di mezzi che lui non poteva evitare. Il Comitato per la legislazione della Camera osserva che dal testo non risulta in modo esplicito che il nuovo comma valga solo per il sanitario e non per la struttura. Rivalsa, polizze e azione diretta non le tocca. Non è legge: questa pagina descrive le regole in vigore il 24 ottobre 2026.
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 7 (Normattiva): come rispondono la struttura e il sanitario, e le norme imperative. Nella stessa legge, gli articoli 11 e 13 sulla durata delle polizze e sugli avvisi al sanitario.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 9 (Normattiva): rivalsa e azione davanti alla Corte dei conti, con i tetti per la colpa grave.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 10 (Normattiva): l'obbligo di assicurazione, le misure analoghe e la pubblicazione della compagnia sul sito.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 12 (Normattiva): l'azione diretta contro la compagnia.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 14 (Normattiva): il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.
- Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Normattiva): i requisiti minimi delle polizze, con la data di entrata in vigore. Citati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18.
- Codice civile, articolo 1228 (Normattiva): chi si serve di altri per adempiere risponde anche dei loro fatti. Nello stesso codice, gli articoli 1218 e 2043.
- Codice civile, articolo 2055 (Normattiva): la responsabilità in solido e il regresso fra i responsabili. Nello stesso codice, l'articolo 1292 su che cosa vuol dire obbligazione in solido.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo 3 (Normattiva): al comma 5, lettera e), l'obbligo del professionista di comunicare polizza e massimale.
- Camera dei deputati, «La responsabilità professionale del personale sanitario»: la scheda sulla legge 24/2017, con l'onere della prova verso la struttura e verso il sanitario.
- IVASS, Bollettino statistico n. 3 di aprile 2026, «I rischi da responsabilità civile generale e sanitaria in Italia»: alle pagine 20 e 21 le strutture pubbliche che tengono il rischio a loro carico e il numero di quelle assicurate.
- CONSAP, comunicato del 29 febbraio 2024 sul Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria: la richiesta al Ministro sullo stato del regolamento.
- Corte di cassazione, resoconto dell'incontro del 27 novembre 2019 sulla responsabilità sanitaria: le sentenze n. 28987, n. 28991 e n. 28994 dell'11 novembre 2019.
- Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna civile 2022, volume I: a pagina 351 la decisione n. 25972 del 2022.
- Rassegna civile 2023, volume I: a pagina 320 la regola della decisione n. 28987 del 2019 sulla divisione a metà fra medico e struttura (stampata lì con il numero 28997, lo stesso Rv. 655790).
- Rassegna civile 2024, volume I: alle pagine 280 e 281 le decisioni n. 7074, n. 14846 e n. 15216 del 2024.
- Rassegna civile 2025, volume I: alle pagine 478 e 479 le decisioni n. 5673, n. 8163 e n. 27404 del 2025.
- Corte di cassazione, Rassegna mensile civile di marzo e aprile 2026: a pagina 218 la decisione n. 6499 del 2026, alle pagine 263 e 264 la n. 9949 del 2026, a pagina 274 la n. 11168 del 2026. Lette anche le rassegne mensili di gennaio, febbraio e maggio 2026: nessuna decisione sull'azione diretta per i fatti anteriori.
- Camera dei deputati, atto n. 2700: lo stato del disegno di legge, approvato dalla Camera il 28 ottobre 2026, e il testo della commissione (atto 2700-A), con il parere del Comitato per la legislazione.
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