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Morte del paziente per errore medico: cosa spetta ai familiari

Due risarcimenti con regole diverse: quello di ogni familiare per sé e quello del paziente, che passa agli eredi. Chi li chiede, con che prove, entro quando.

A cura di GFR S.r.l.
Aggiornato il · 18 minuti di lettura

Quando un paziente muore per un errore nelle cure, ai familiari possono spettare due risarcimenti, con regole diverse. Il primo è di ciascuno di loro: ripaga il legame perduto e, se c'era, l'aiuto economico che la persona dava. Con l'ospedale i familiari non hanno un contratto: per questo danno valgono le regole del fatto illecito, va provata anche la colpa e il termine è di cinque anni, più lungo se il fatto è anche un omicidio colposo. Il secondo risarcimento è del paziente: copre ciò che ha subito fra l'errore e la morte, se è passato un tempo apprezzabile. Passa agli eredi secondo le quote, nasce dal rapporto di cura e verso la struttura si prescrive in dieci anni. Per la perdita del familiare la legge non dà una tabella: i giudici usano quelle a punti dei tribunali di Milano e di Roma.

C'è una cosa che si può fare solo nei giorni subito dopo la morte: concordare con il direttore sanitario il riscontro diagnostico, con un medico di fiducia presente. Chi vuole capire quali voci ci sono nel proprio caso può raccontarci com'è andata.

Due risarcimenti, due regole

Nelle sentenze si chiamano danno iure proprio, cioè per diritto proprio, e danno iure hereditatis, per diritto di eredità. Cambiano chi può chiedere, che cosa deve dimostrare e quanto tempo ha.

Il danno di ogni familiare, per sé Il danno del paziente, che passa agli eredi
Che cosa comprende La perdita del rapporto con la persona morta, o il tempo in meno passato insieme se l'errore ha anticipato una morte che sarebbe arrivata comunque. L'aiuto economico che la persona dava. Una malattia del familiare causata dal lutto, se un medico legale la accerta Il danno alla salute dei giorni fra l'errore e la morte. La sofferenza di chi capiva che stava morendo. La vita vissuta peggio, se l'errore l'ha accorciata. La possibilità di sopravvivere che l'errore ha tolto
Chi lo chiede Ogni familiare legato al paziente da un affetto vissuto, anche se non è erede. Anche il convivente di fatto Solo gli eredi, ciascuno per la propria quota
Come risponde l'ospedale Come chiunque causi un danno ingiusto (codice civile, articolo 2043) Come chi non ha rispettato l'impegno di curare (codice civile, articolo 1218; legge 24/2017, articolo 7, comma 1)
Che cosa deve provare chi chiede Il rapporto con il paziente, l'errore e la colpa, che la morte dipende dall'errore, il proprio danno La cura ricevuta, il danno, che il danno dipende dalla cura. Alla struttura tocca provare una causa che non le si può attribuire
Tempo verso l'ospedale Cinque anni, di più se il fatto è un omicidio colposo Dieci anni
Documenti di partenza Gli atti di stato civile che provano matrimonio, unione civile o parentela; per il convivente, la dichiarazione all'anagrafe; per l'aiuto economico, le prove di quello che la persona dava Gli stessi, più quelli che provano la qualità di erede: il testamento, oppure il legame con il paziente che per legge chiama all'eredità

Una stessa persona può avere tutte e due le richieste. La moglie che è anche erede chiede il suo danno e la sua quota del danno del marito, e le due domande seguono regole diverse anche dentro la stessa causa.

Perché per i familiari la regola cambia

La legge 8 marzo 2017, n. 24, detta legge Gelli-Bianco, dice che la struttura sanitaria o sociosanitaria risponde dei medici e degli altri sanitari di cui si serve secondo gli articoli 1218 e 1228 del codice civile, cioè come parte di un contratto (articolo 7, comma 1). Quel contratto, però, la struttura lo ha con il paziente.

Per la Cassazione i familiari ne restano fuori: il contratto fra paziente e ospedale non produce effetti a loro favore, salvo il campo ristretto delle cure legate alla procreazione, e la loro domanda per il danno proprio rientra nel fatto illecito. Lo hanno detto la n. 21404 del 2021 e la n. 11320 del 2022, e nel 2025 la n. 4644, per i congiunti di un paziente con problemi psichici che si era tolto la vita in una struttura riabilitativa convenzionata con l'azienda sanitaria, per una vigilanza mancata.

Ne vengono due conseguenze pratiche.

La prova. Nel 2022 la Corte ha negato l'azione per contratto, per il danno proprio, alla moglie di un paziente che si era allontanato dalla struttura e non era più stato ritrovato: lei poteva valersi della tutela per fatto illecito, «con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova» (n. 11320). L'articolo 2043 parla di «qualunque fatto doloso o colposo»: chi chiede per sé deve quindi dimostrare anche la colpa di chi ha curato. Per il danno del paziente gli eredi stanno invece nel contratto: provano la cura, il danno e che il danno dipende dalla cura (Cassazione n. 28991 del 2019), poi tocca alla struttura dimostrare una causa che non le si può attribuire (articolo 1218).

Il tempo. Per il fatto illecito il termine è di cinque anni (articolo 2947, primo comma). Se però il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è fissata una prescrizione più lunga, si applica quella (terzo comma). L'omicidio colposo, nella forma ordinaria, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (articolo 589 del codice penale), e un delitto si prescrive in non meno di sei anni (articolo 157): verso l'ospedale, i cinque anni dei familiari possono diventare sei. La Cassazione ha detto che il termine del reato vale anche contro chi risponde del fatto altrui, come l'ente ospedaliero per il medico dipendente, in una causa dei congiunti di un paziente morto (n. 21404 del 2021). Va fatto valere nella causa, e se poggia su fatti nuovi va detto nei tempi che il processo civile fissa per raccontarli (n. 3267 del 2024). Se un processo penale si è chiuso con una sentenza definitiva, si torna ai cinque anni, contati da quel giorno (stesso terzo comma).

Verso il singolo medico che lavora per la struttura, per i fatti dal 1° aprile 2017, le due richieste hanno lo stesso termine, cinque anni, salvo quello più lungo del reato: anche il paziente, verso di lui, poteva agire solo per fatto illecito (legge 24/2017, articolo 7, comma 3). Fa eccezione il medico che aveva preso un impegno diretto con il paziente.

Quali familiari possono chiedere per sé

Non serve essere eredi. Serve un affetto vissuto, e quanto bisogna provarlo dipende da quanto il legame era stretto.

  • La famiglia stretta. Per il coniuge e i figli, e per i genitori, i fratelli e le sorelle, la sofferenza si presume, anche se non vivevano insieme o abitavano lontano. Chi deve pagare può dimostrare che fra loro c'erano indifferenza oppure odio (Cassazione n. 5769 del 2024).
  • Che cosa copre la presunzione. Il dolore interiore. Quanto il rapporto fosse vivo e intenso, che pesa sulla somma, lo deve invece dimostrare chi chiede, con la convivenza o con altri fatti provati (n. 9617 del 2026).
  • Gli altri parenti. Più ci si allontana dalla famiglia stretta, più servono fatti che mostrino un rapporto reale e consistente: lo riassume la rassegna della Cassazione del 2022.
  • Il convivente di fatto. Per lui valgono gli stessi criteri del coniuge (legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, comma 49), se la coppia era unita stabilmente, con assistenza morale e materiale reciproca (comma 36).
  • L'aiuto economico. Si risarcisce anche il venir meno di aiuti che la persona dava spontaneamente a figli o nipoti, senza esservi obbligata, purché ci fosse una convivenza o un'abitudine di vita in quel senso (n. 21402 del 2022).
  • Il familiare che ha una parte di colpa. Se uno dei familiari ha contribuito per colpa sua a quello che è successo, si riduce il suo risarcimento, non quello degli altri. Verso gli altri il medico risponde per l'intero, e può poi rivalersi su quel familiare (n. 13076 del 2026, in una causa di responsabilità sanitaria).

Gli eredi, invece, li stabiliscono il testamento oppure la legge. Senza testamento, se il paziente lascia coniuge e figli, il coniuge ha metà dell'eredità con un figlio solo e un terzo con più figli (articolo 581 del codice civile), e i figli si dividono il resto in parti uguali (articolo 566). Fratelli e sorelle sono chiamati solo se il paziente non lascia figli né altri discendenti (articoli 570, 571 e 582).

Che cosa lascia il paziente agli eredi

Se la morte arriva subito dopo l'errore, agli eredi non passa un risarcimento per la vita perduta. Nel sistema italiano quel danno, che i giuristi chiamano tanatologico, non si risarcisce alla persona che muore: la Cassazione lo ha ricordato anche in una causa di responsabilità sanitaria (n. 26851 del 2023).

Se invece fra l'errore e la morte passa un tempo apprezzabile, il paziente acquista dei diritti e li lascia agli eredi.

  1. Il danno alla salute di quei giorni. C'è di regola quando la sopravvivenza supera le ventiquattro ore, anche se la persona non era cosciente (Cassazione n. 16272 del 2023). Si misura sui giorni di invalidità temporanea fra l'errore e la morte, adattati al caso, perché quel danno temporaneo ha raggiunto la massima intensità (n. 4658 del 2024). Le tabelle del danno temporaneo non si applicano in modo meccanico, e la somma non può essere simbolica (n. 33009 del 2024).
  2. La paura e la sofferenza di chi sa di morire. C'è solo se il paziente era consapevole di ciò che stava per accadergli, e va verificata caso per caso (n. 16272 del 2023). Si valuta a parte, con equità pura: nel 2025 la Cassazione ha annullato una decisione che, per una morte arrivata dopo 785 giorni, aveva riunito tutto in una cifra sola (n. 34517).

Le tabelle di Milano, edizione 2024, hanno una tabella apposta per questi giorni: conta al massimo cento giorni, comprende insieme danno alla salute e sofferenza e chiede sempre la prova che la persona fosse cosciente.

Se il paziente muore per un'altra causa prima di essere risarcito, agli eredi passa il risarcimento delle lesioni, commisurato alla vita vissuta davvero e non a quella che statisticamente gli restava (n. 15112 del 2024). La tabella milanese per questo caso non è, per la Cassazione, un parametro valido (n. 8481 del 2025).

Il danno del paziente fa parte dell'eredità e si divide secondo le quote. Chiederlo in giudizio è un atto da erede: può valere come accettazione dell'eredità (articolo 476 del codice civile), con i suoi debiti, e chi pensa di rinunciare all'eredità lo valuti prima. La rinuncia non tocca il danno proprio: per quello i congiunti non devono provare di essere eredi (n. 14970 del 2025, letta nella massima).

Se l'errore ha anticipato la morte o tolto una possibilità

Spesso il paziente era già malato. Allora la domanda decisiva per il medico legale non è soltanto se c'è stato un errore, ma che cosa sarebbe successo senza. Dalla risposta dipendono che cosa si può chiedere e chi lo chiede (Cassazione n. 26851 del 2023 e n. 21415 del 2024).

Che cosa risulta dalla consulenza Che cosa chiedono i familiari per sé Che cosa chiedono gli eredi
Senza l'errore il paziente, più probabilmente che no, sarebbe sopravvissuto La perdita del rapporto, per intero Il danno dei giorni fra errore e morte, se apprezzabili; la sofferenza lucida, se c'era
Sarebbe morto comunque, ma più tardi: l'errore ha anticipato la morte Il danno per il tempo in meno vissuto insieme La vita vissuta peggio e la sofferenza di chi ha capito che la morte arrivava prima, dal giorno in cui l'ha capito
Come sarebbe andata non si può dire, ma l'errore ha tolto una possibilità seria e concreta di vivere Nelle decisioni lette la possibilità persa è un danno del paziente La possibilità di sopravvivere che è andata perduta
Anche senza l'errore sarebbe andata allo stesso modo Nessun risarcimento per la morte Nessun risarcimento per la morte

Tre precisazioni della Cassazione:

  • Il tempo in meno. Per i familiari è una forma del danno per la perdita del rapporto: si valuta con equità, prendendo come riferimento quanto il paziente avrebbe presumibilmente ancora vissuto (n. 25271 del 2025).
  • Che cosa separa la seconda riga dalla terza. Non è una percentuale. Si parla di possibilità persa solo quando l'esito resta davvero incerto; se è provato che l'errore ha anticipato la morte, il danno è quello della seconda riga (n. 25480 del 2025).
  • Chi ha chiesto il danno per la morte non resta a mani vuote se il giudice accerta che l'errore ha soltanto accorciato la vita: decidere così non va oltre la domanda, purché i fatti siano quelli raccontati fin dall'inizio (n. 8547 del 2024).

L'ultima riga non è teorica. Nel caso della decisione n. 21511 del 2024 la domanda dei genitori è stata respinta perché, secondo la consulenza, anche con accertamenti e cure tempestivi l'esito sarebbe stato lo stesso.

Le tabelle per la perdita di un familiare

La legge 24/2017 rinvia alle tabelle degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (articolo 7, comma 4). Quelle tabelle misurano il danno alla salute, e l'articolo 138 parla di «danno biologico per lesioni di non lieve entità»: servono per il danno del paziente, non per la perdita di un familiare.

Per questa voce i giudici usano le tabelle dei tribunali. Dal 2021 la Cassazione chiede che siano a punti (n. 10579 del 2021), e fra quelle a punti la scelta spetta al giudice, senza bisogno di una motivazione specifica (n. 27321 del 2025). Le due tabelle non distinguono secondo la causa della morte, che sia la strada o l'ospedale.

Tabella Edizione più recente sul sito del tribunale, al 24 ottobre 2026 Su che cosa dà i punti Valore di un punto
Milano, prima tabella 2024, valori al 1° gennaio 2024 Per chi perde un genitore, un figlio, il coniuge non separato, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto: età della vittima, età del familiare, convivenza, altri familiari rimasti, qualità del rapporto 3.911,00 euro; di regola il totale non supera 391.103,18 euro
Milano, seconda tabella Come sopra Per chi perde un fratello o una sorella, e per il nonno che perde il nipote: le stesse voci 1.698,00 euro; di regola il totale non supera 169.830,60 euro
Roma 2025, con l'avviso del 14 marzo 2025 Grado di parentela, età della vittima, età del familiare, convivenza e composizione della famiglia 11.549,20 euro

A Roma un punto vale molto di più, ma se ne assegnano molti meno: le due tabelle non si confrontano guardando solo l'ultima colonna. L'importo lo decide il giudice, e deve rendere espliciti i valori che ha usato.

Un esempio con le date

Il caso è inventato e serve a mostrare come si ragiona. Un uomo di 74 anni viene ricoverato il 13 marzo 2025 e quel giorno, secondo la relazione del medico legale chiesta dalla famiglia, riceve una cura sbagliata. Peggiora e muore il 25 marzo 2025. Nei primi giorni è lucido e capisce che sta morendo. Lascia la moglie, due figli, uno dei quali vive all'estero, e una sorella. Non c'è testamento.

  1. Il danno di ciascuno. La moglie, i due figli e la sorella chiedono ognuno il proprio. Per tutti e quattro la sofferenza si presume, e la distanza del figlio che vive all'estero non la cancella.
  2. Il danno del paziente. Il danno alla salute dei dodici giorni fra l'errore e la morte e la sofferenza di quei giorni lucidi, valutati ciascuno per sé, vanno agli eredi: un terzo alla moglie, un terzo a ciascun figlio. La sorella non è erede, perché ci sono coniuge e figli.
  3. Il tempo per il danno proprio. Se già il giorno della morte il legame con le cure era riconoscibile, i cinque anni partono da lì (la Cassazione ha ritenuto corretta questa data nella decisione n. 29859 del 2023): l'ultimo giorno utile è il 25 marzo 2030. Se il giudice ritiene che il fatto corrisponda a un omicidio colposo, il termine arriva al 25 marzo 2031. Per prudenza conviene ragionare sulla data più vicina.
  4. Il tempo per il danno del paziente. Dieci anni verso l'ospedale. Contando per prudenza dal giorno dell'errore, l'ultimo giorno utile è il 13 marzo 2035. Il giorno iniziale non si conta, quindi la scadenza cade nella stessa data, tanti anni dopo (articolo 2963 del codice civile).
  5. Le lettere. La richiesta scritta di risarcimento interrompe la prescrizione (articolo 2943). Ognuno ha un diritto suo: conviene che la lettera porti il nome di ciascun familiare e arrivi sia all'ospedale sia alla sua compagnia.

Come si interrompe e come si conta la prescrizione, con altri esempi, lo spiega la guida sulla prescrizione.

Prima della causa: tre passaggi che valgono anche per i familiari

Il riscontro diagnostico. I familiari, o gli altri aventi titolo, possono concordare con il direttore sanitario il riscontro diagnostico, se la morte è avvenuta in ospedale o altrove, e farvi assistere un medico di loro fiducia (regolamento di polizia mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, articolo 37, comma 2-bis, aggiunto dall'articolo 4 della legge 24/2017). È l'esame che controlla la diagnosi e chiarisce i dubbi sulle cause della morte; restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria (commi 1 e 2). Va chiesto prima della sepoltura o della cremazione: dopo, quell'occasione non torna.

La cartella clinica. Dopo la morte i diritti sui dati del paziente li può esercitare anche chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione (codice della privacy, articolo 2-terdecies), e la struttura ha tempi precisi per consegnare la documentazione: lo spiega la guida su come funziona il risarcimento.

Il tentativo di conciliazione. Prima della causa la legge impone una consulenza tecnica preventiva davanti al giudice, oppure la mediazione, a chiunque voglia agire per un danno da responsabilità sanitaria (articolo 8, commi 1 e 2, della legge 24/2017): la norma non distingue fra paziente e familiari. Alla consulenza le compagnie di assicurazione devono partecipare e proporre una somma, o dire perché non la propongono (comma 4). I passaggi sono nella stessa guida su come funziona il risarcimento; a chi mandare la richiesta, fra ospedale, medico e compagnia, lo spiega la guida su chi paga il risarcimento per malasanità.

Dove non c'è una risposta sicura

  • Il termine del reato. Serve che il giudice civile ritenga il fatto un omicidio colposo, e la legge penale ha una regola sua per i sanitari: se l'evento è dovuto a imperizia, chi ha rispettato le raccomandazioni delle linee guida adeguate al caso non è punibile (articolo 590-sexies del codice penale). Se e come questo pesi sul termine civile, le decisioni lette per questa pagina non lo dicono. La decisione n. 3267 del 2024 è letta nella massima ufficiale: il testo intero, nell'archivio della Cassazione, non è ancora consultabile.
  • Quale riferimento per i giorni prima della morte. La legge 24/2017 rinvia alle tabelle di legge per il danno alla salute. Milano ha una tabella apposta, che vale solo se il paziente era cosciente. La Cassazione riconosce il danno alla salute di quei giorni anche a chi non lo era e chiede di adattare la somma al caso. Quale riferimento usare in una causa di malasanità, le decisioni lette non lo dicono in modo espresso.
  • Le tabelle cambiano. Milano è ferma all'edizione 2024 e Roma ai valori del 2025: una nuova edizione cambierebbe i valori del punto.
  • Una legge in discussione. La Camera ha approvato il 28 ottobre 2026 un disegno di legge (atto n. 2700), ora all'esame del Senato. Nel testo uscito dalla commissione riscrive l'articolo 590-sexies del codice penale: il sanitario che si attiene alle linee guida o alle buone pratiche adeguate al caso sarebbe punibile solo per colpa grave. Non è legge: questa pagina descrive le regole in vigore il 24 ottobre 2026.

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